TAR TORINO: non va negata la concessione del porto d’armi sol perchè vi sia in famiglia un soggetto pregiudicato

La sentenza 1893/2014 del TAR TORINO prevede che la concessione del porto d’armi non possa essere vietata solo per il motivo per il quale vi sia in famiglia un soggetto pregiudicato.

Il collegio giudicante, sottolineando l’ampio potere discrezionale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza in ordine alla custodia delle armi, evidenzia che per evitare che tale potere diventi arbitrario, ritiene sia necessaria un’accurata attività istruttoria sulle qualità del diretto interessato e il provvedimento vada motivato in maniera logica e ragionevole basandosi sui dati istruttori raccolti.
Nel caso di specie, infatti, il Prefetto ha ritenuto che il ricorrente non dia adeguate garanzie di affidabilità in ordine alla custodia delle armi solo per il fatto che il figlio convivente nel 2013 sia stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale e possa usufruire di tali armi per compiere attività illecite.
Inoltre, ad avvalorare l’irragionevolezza del provvedimento, va segnalato in prima analisi che si tratti di un caso isolato e che in ambito penale lo stesso prefetto abbia chiuso il procedimento con un semplice invito a non fare più uso di tali sostanze: data la modica quantità e la particolare tenuità del fatto si riteneva presumibile che l’intimato in futuro si asterrà da compiere comportamenti analoghi.
Il collegio, nella sentenza richiamata, ritiene che sia palesemente contraddittorio, da parte della stessa Autorità, da un lato presumere che il figlio si asterrà in futuro dal commettere fatti analoghi, e dell’altro ritenerlo capace, sulla base di quel medesimo (ed unico) episodio, di impossessarsi indebitamente delle armi del padre al fine di commettere azioni illecite.
Conseguentemente, il provvedimento prefettizio impugnato risulta essere viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, mentre il provvedimento questorile è viziato da illegittimità derivata in quanto scaturito direttamente, quale atto vincolato, dal provvedimento prefettizio.

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