Riforma Madia: il D.Lgs in materia di dirigenza sanitaria

L’art 11 della legge Madia (7 agosto 2015, n.124 ) delega il Governo all’adozione di un decreto legislativo in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici ufficiali ed, in particolare alla lettera p), reca i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Pare evidente che lo schema di decreto legislativo nell’attuare i principi contenuti nella legge di delega, persegue il fondamentale obiettivo di assicurare la trasparenza e l’imparzialità nelle procedure di nomina, di verifica e di eventuale revoca dei direttori generali nonché in quelle selettive delle altre figure dirigenziali  previste dalla legislazione sanitaria nazionale e regionale, puntando sulla valutazione del profilo tecnico-professionale del soggetto che assumerà l’incarico. Pertanto, la legge di riforma proseguendo sulla strada dell’efficienza e della trasparenza intrapresa dal d. lgs. n. 502 del 1992, cerca di potenziare, con ancor maggiore incisività, l’autonomia gestionale e l’imparzialità decisionale del direttore generale, organo di vertice dell’organizzazione aziendale, evitando che la sua nomina sia orientata a ragioni di convenienza politica e non, invece, a criteri meritocratici.

In particolare il Decreto sancisce la nascita di un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, istituito presso il Ministro della salute, cui si accede mediante avviso pubblico di selezione per titoli.  La norma stabilisce poi che, ai fini della formazione di tale elenco è nominata ogni due anni una commissione composta di cinque membri: due designati dal ministero, uno dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari e due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che siano in possesso della laurea magistrale e della comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Occorre, altresì,  il possesso dell’attestato rilasciato del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

Da questa graduatoria le regioni e le provincie autonome dovranno attingere per il conferimento dei relativi incarichi e la scelta del candidato sarà possibile solo dopo le valutazioni di una commissione locale regionale che valuterà i candidati per titoli o colloquio, tenendo anche conto di eventuali provvedimenti di violazione degli obblighi in materia di trasparenza dei singoli.

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