TAR Toscana, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 comma 6 ter della l. 241/90

Con l’ordinanza n. 667 del 2017 la Terza Sezione del TAR per la Toscana, Firenze, ha sollevato la questione di legittimità Costituzionale dell’art. 19 comma 6 ter della l. n. 241/1990, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3, 11, 97, 117.1, 117.2 l. m) della Cost., all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e all’art. 6.3 del Trattato UE.

L’introduzione, ad opera dell’art. 6 comma 1 lettera c del D.l. n. 138/2011, del comma 6 ter all’art. 19 l. n. 241/1990, ha risolto i precedenti problemi interpretativi disciplinando espressamente gli strumenti di tutela del terzo a fronte della segnalazione di un’attività privata per esso lesiva.

A norma del citato comma 6 ter, al fine di contestare la sussistenza dei presupposti dell’attività segnalata da altro soggetto, il terzo ha facoltà: a) di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione; b) di esperire, in caso di inerzia di quest’ultima, esclusivamente azione di cui all’art. 31 commi 1,2 e 3 del d.lgs. n. 104 del 2010, ricorrere, cioè, in sede giurisdizionale avverso il silenzio dallo stesso serbato. Stabilendo che l’unico strumento processuale spettante al terzo è l’azione avverso il silenzio, il nuovo contesto disciplinare ha manifestato, secondo il Collegio,  l’intento del legislatore di escludere che l’inerzia dell’amministrazione nell’attività di verifica abbia il valore di silenzio significativo e, conseguentemente, espungere l’azione di annullamento dal quadro delle tutele spettanti al terzo avverso l’altrui segnalazione certificata. Inoltre, continua il giudice, la formulazione della norma, rende evidente che il potere stimolato dal contro interessato mediante il ricorso ex art. 31 c.p.a. è quello inibitorio, avente natura doverosa e vincolata.

Tale meccanismo di tutela, in definitiva, prevede che  il terzo, prima di promuovere l’eventuale ricorso avverso il silenzio, solleciti l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione. Se il termine per la proposizione dell’azione sul silenzio è espressamente fissato dall’art. 31 c.p.a., non lo stesso può dirsi per  il termine entro il quale il terzo deve presentare la relativa istanza sollecitatoria, dal momento che, tale termine, non è previsto né dall’attuale regime della SCIA, né è desumibile dal sistema normativo.

Questa lacuna, ritiene il Collegio, comporta che la diffida del terzo dovrebbe ritenersi tempestiva anche se proposta a notevole distanza di tempo dall’avvenuto deposito della segnalazione presso l’ente competente. Ciò si pone in evidente contrasto con svariati principi di rilievo costituzionale, tra cui, l’esigenza di tutelare l’affidamento del segnalante circa la legittimità dell’iniziativa intrapresa; il principio di buon andamento della pubblica amministrazione nonché il generale principio di certezza dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Ne consegue che, risulta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità degli articolati in questione in questione nella parte in cui non prevedono un termine per la sollecitazione da parte del terzo dei poteri di verifica amministrativa della SCIA presentata da altri.

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