MOROSITA’ ED ILLECITO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 279/2018 ha rilevato che sarebbe infondata la doglianza in base alla quale una Società Cooperativa sportiva, avrebbe dovuto essere esclusa per morosità nei confronti del Comune in relazione al pagamento dei canoni per la concessione di altri impianti comunali, sulla base dell’assunto per cui tale condotta integrerebbe un grave illecito professionale che ne minerebbe l’affidabilità ovvero una grave violazione, definitivamente accertata, nell’ esecuzione di un precedente contratto di gestione.
In particolare, il Collegio ha osservato che da un lato è improprio il richiamo alle previsioni di cui all’art. 80, commi 4 e 5, del D.lgs. 50 del 2016, che concernono i motivi di esclusione, in quanto in concreto inapplicabili alla fattispecie in esame, difettandone i presupposti di fatto, dall’altro, come la corretta esecuzione del rapporto concessionario era stata adeguatamente presidiata dalla garanzia fideiussoria ex art. 93 comma 8 del Nuovo codice dei contratti.
Infine, è stato posto in rilievo che la valutazione della gravità dell’evento verificatosi o della negligenza ed errore professionale dell’operatore economico spetta all’Amministrazione alla quale il legislatore riserva l’individuazione, avente carattere discrezionale, del punto di rottura dell’affidabilità della controparte contrattuale, tale da precludere la stipulazione di futuri rapporti negoziali, desumibili anche da vicende pregresse.

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