Corte costituzionale: “Inapplicabile il nuovo soccorso istruttorio per le dichiarazioni mendaci”

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 76 del 13/04/2018 , dispone l’inapplicabilità del nuovo soccorso istruttorio per le dichiarazioni mendaci.

In particolare, il Supremo Collegio chiarisce che il Soccorso istruttorio, così come introdotto dalla novella del 2014 (e come modificato dal d.lgs. n. 50 del 2016) ha quale ratio quello di evitare l’esclusione dalla gara di un concorrente per mere carenze documentali, comprensive senza dubbio oltre che dell’incompletezza e dell’irregolarità, anche della mancanza assoluta delle dichiarazioni prescritte; ma rimane inapplicabile per quelle mendaci.

Nella sentenza suddetta, infatti, sottolinea che tale istituto va applicato tenendo presente i principi di legalità  e veridicità delle dichiarazioni che le partecipanti debbono porre a corredo della domanda. Conseguentemente, il soccorso istruttorio può sanare le dichiarazioni che per mero errore non producano i documenti richiesti, ma quest’ultimo  non “copre” le dichiarazioni mendaci, le quali, pertanto, rimangono insanabili.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, erra il giudice rimettente a interpretare – contrariamente al corrente indirizzo giurisprudenziale – le modifiche intercorse nel 2014 alla disciplina del soccorso istruttorio in senso tale da rendere possibile il “salvataggio” anche delle false dichiarazioni.

Infatti, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza, la nuova disciplina del soccorso istruttorio, non modifica affatto il principio di inapplicabilità dell’istituto nei casi di falsa dichiarazione, tali da indurre in errore la stazione appaltante nella valutazione dei requisiti di ammissione.

In caso, dunque, di false dichiarazioni non resta che applicare la generale previsione dettata dall’art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», secondo cui “la falsità della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa e, in particolare, quello di aggiudicazione”. (cfr. Consiglio di Stato, sez. Terza, sent. 10 agosto 2016, n. 3581; Cons. St., sez. V, 19 maggio 2016, n. 2106; Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2016, n. 1412).

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