Gli enti pubblici prima di effettuare nuove assunzioni devono attivare procedura di mobilità

Il Consiglio di Stato con sentenza n.178 del 2014 ha evidenziato come la pubblica amministrazione, nel caso in cui sia chiamata all’espletamento di una procedura concorsuale, necessaria alla copertura di posti vacanti nella dotazione organica, deve esperire una procedura di mobilità volta all’assunzione di  personale da altre amministrazioni.

In tal caso il collegio giudicante ha voluto uniformarsi alla giurisprudenza dominante che sostiene la tesi che il “reclutamento dei dipendenti pubblici attraverso la procedura concorsuale è subordinata alla previa obbligatoria attivazione di una procedura di mobilità, in attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità” così come rilevato dalla sentenza dello stesso giudice n. 5830 del 2010 e dall’adunanza plenaria nella sentenza n.14 del 2011.

In realtà, però, i giudici  di Palazzo Spada hanno colto l’occasione per poter chiarire alcune questioni relative a: procedura concorsuale, scorrimento di graduatorie vigenti e procedura di mobilità.

Per ciò che attiene al primo punto va rilevato che la pubblica amministrazione può, qualora voglia, esperire una procedura concorsuale parziale, ovvero riferita ai soli posti vacanti. In questo caso il determinare i posti riservati alla mobilità volontaria discende del potere discrezionale della stessa che nel far ciò deve dare una “congrua motivazione”. Per tale nozione deve intendersi che nella limitazione dei posti, la P.A deve dichiarare espressamente i motivi e le ragioni che l’hanno indotta a cercare sul mercato i propri lavoratori anziché reperirli da altre amministrazioni.

Altro tema rilevante riguarda l’ambiguità se la pubblica amministrazione debba intervenire obbligatoriamente con la procedura di mobilità o può in tal caso avviare lo scorrimento della graduatoria degli idonei ancora vigente. La questione è senza alcun dubbio problematica perché ha avuto interpretazioni contrapposte. Infatti, se secondo un primo orientamento si sosteneva l’obbligatoria della procedura di mobilità, la massima giurisdizione amministrativa ha dichiarato come ciò non può essere previsto in maniera aprioristica. L’apertura di una nuova procedura di mobilità, infatti, porterebbe il Comune a nuove spese e ciò contrasterebbe con la finalità dell’istituto, ovvero sia di contenere e limitare la spesa pubblica così da avere una razionalizzazione delle risorse umane e scientfiche.

Clicca qui per il testo integrale della sentenza

01 Aprile 2014

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