La nomina dei Direttori Generali delle Asp ha natura discrezionale e non necessita di motivazione

Con la sentenza 1768 del 2014 il Tar di Palermo si è espresso sulla nomina dei direttori generali dell’ASP statuendo come quest’ultimi vengano scelti sulla base dell’intuitus personae e quindi attraverso una scelta discrezionale e non attraverso procedura concorsuale come disciplinato dall’art. 63 del d.lgs n.165 del 2001.

In ordine alla procedura di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie vanno distinte due fasi: una prima, di formazione dell’elenco idonei, e una seconda di nomina dei direttori generali, scelti dell’organo politico.

Considerato che la prima concerne un mero accertamento sulla sussistenza di determinati requisiti, come previsto dal art. 3 bis del d. lgs. n. 502/92, non sarà di competenza della giurisdizione amministrativa poiché la giurisprudenza ritiene che il soggetto vanti un diritto soggettivo e non già un interesse legittimo. (v. Cass. Civile, Sezioni Unite, ordinanza 18 dicembre 2007, n. 26631; T.A.R. Campania, Napoli, n. 1470/2012, che richiama Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 26632/2007; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 25 luglio 2013, n. 1546).

La seconda fase, disciplinata dall’ art.3, co. 6, del d. lgs. n. 502/1992,  trattandosi di un provvedimento amministrativo autoritativo, il soggetto sarà titolare di  un semplice interesse legittimo quindi sarà compito del giudice amministrativo valuterà la correttezza dell’azione amministrativa che nominerà il soggetto non già base a delle comparizioni ma basandosi semplicemente sull’intuitus personae: in questo caso non c’ è un rapporto diritto-obbligo tipico del diritto soggettivo ma bensì una valutazione discrezionale dell’organo politico. (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 26631/2007 cit.; SS.UU., sentenza 11 febbraio 2003, n. 2065; C.G.A. in sede giurisdizionale, 8 marzo 2005, n. 86)

Ciò comporta che la nomina, essendo di natura discrezionale, non necessiti di alcuna motivazione sulla scelta dei requisiti poiché costituisce espressione della potestà di indirizzo e di governo delle Regioni nel settore sanitario.

Ciò posto esula l’applicazione dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 poiché non si tratta di procedura concorsuali ma di semplice procedimento di nomina da parte di organo politico che, in virtù dei suoi poteri di indirizzo in materia sanitaria e ospedaliera, può scegliere il direttore generale che ritiene più adatto a quel ruolo senza porre in essere alcuna comparazione valoriale (cfr. Cass. SS.UU., 16.4.1998, n. 3882 e, più di recente, SS.UU., 18.12.2007, n. 26631).” (C.G.A. in sede giurisdizionale, 22 maggio 2012, n. 450).

Nel caso di specie va quindi rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’avvocatura dello Stato poiché, per quanto appena esposto, la giurisprudenza è del giudice amministrativo.

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