Adunanza Plenaria sui rapporti tra ricorso principale ed incidentale

Nella sentenza dell’adunanza plenaria  n. 9 del 2014 si stabilisce che il giudice può in concreto  ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale rispetto a quello incidentale, quanto meno nei casi in cui esso sia palesemente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile.

Questa facoltà, considerato che appare una deroga alla prassi per la quale spesso viene discusso  prima il ricorso incidentale anziché il ricorso principale,  non deve essere negata, a priori, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della controversia.

Ad ogni buon conto, in linea di principio resta ferma la priorità logica della questione pregiudiziale, ma eccezionali esigenze di semplificazione possono giustificare l’esame prioritario di altri aspetti della lite. Infatti il ricorso incidentale può presentarsi come complicato e abbastanza articolato e la sua primaria discussione potrebbe essere un ostacolo al principio di economicità processuale. Il ricorso incidentale, infatti, è espressione del diritto di difesa e le eccezioni poste in essere possono essere tali da rallentare in via del tutto irragionevole il procedimento principale.  Tale diritto deve infatti essere tutelato così come il principio della parità della parti, obbligando quindi il giudice a dirimere il ricorso incidentale nel caso in cui, la decisione di esso, incida particolarmente sulla legittimità di quello principale.

Ciò posto va segnalato come la giurisprudenza europea ha da sempre optato per l’armonizzazione dei procedimenti. Nella sentenza Fastweb, infatti, riesce a trattare entrambi i procedimenti congiuntamente ma solo relativamente a determinati punti, ove quindi, sia possibile l’armonizzazione ed evitare irragionevoli rallentamenti di uno dei due procedimenti.

L’adunanza plenaria di contro tende ad attenuare la portata della sentenza della Corte di Giustizia Europea analizzando caso per caso le singole ipotesi concernenti i rapporti tra procedimento principale e incidentale.

Clicca qui per il testo integrale della sentenza

 

26 Marzo 2014

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