APPALTI, conflitto d’interessi: l’offerta del consigliere comunale va esclusa automaticamente

Il Tar Piemonte, con sentenza n. 1100 del 2018, ha disposto l’automatica esclusione dell’offerente il quale, seppur non abbia posto alcun comportamento utile a falsare la gara, si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto alla gara, ritenendo, quindi, preminente il principio secondo cui va tutelata la parità tra gli offerenti,  la trasparenza delle operazioni concorsuali e l’imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

Il Collegio, infatti, dopo aver richiamato il pacifico principio giurisprudenziale, decide di interpretare in maniera molto restrittiva l’art. 6 l. 241/90, disponendo l’automatica esclusione dalla gara dell’offerente, il quale, oltre a essere rappresentante legale dell’impresa, poi aggiudicataria, era anche consigliere comunale dell’ente che ha disposto la gara.

Nel caso di specie, secondo i giudici v’è un chiaro conflitto d’interessi che può, anche potenzialmente, ledere i  principi di parità di tra gli offerenti e di trasparenza, tipici nelle procedure concorsuali: pertanto, l’offerta proposta deve essere automaticamente esclusa.

La sentenza, pertanto, si inserisce nell’alveo dell’orientamento giurisprudenziale dominante, secondo cui «l’esclusione di un offerente in situazione di conflitto di interessi è indispensabile qualora non esista un rimedio più adeguato per evitare una qualsiasi violazione dei principi di parità di trattamento tra gli offerenti e di trasparenza» (T.A.R. Brescia sez. II 04 aprile 2016 n. 485).

Il Collegio, inoltre, precisa che  l’esclusione deve essere disposta automaticamente e, quindi, anche qualora non sia emerso «alcun comportamento (…) volto a falsare l’esito della procedura o anche solo ad attribuire un indebito vantaggio concorrenziale alla società [che si trovava nella situazione di conflitto di interessi]». Si ritiene, infatti, che già il mero rischio che possa essere stato accordato un trattamento di favore ad un concorrente giustifica, in ossequio al principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., l’esclusione del concorrente stesso.

Clicca qui per il testo integrale della sentenza del Tar Piemonte n. 1100 del 2018.

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