APPALTI, TAR Puglia: sull’obbligo della commissione di gara di convocare i concorrenti al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche

Il TAR per la Regione Puglia, con la sentenza n. 1434 del 2017, ha condiviso l’orientamento consolidato per cui il principio della pubblicità della gara implica l’obbligo della Commissione di gara di portare a conoscenza dei concorrenti la data di convocazione della seduta pubblica destinata all’apertura delle offerte economiche.

Tale adempimento si ritiene implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta, in mancanza devono essere annullati tutti gli atti della procedura selettiva.

“Nelle gare pubbliche”, come ha deciso  il supremo organo di giustizia amministrativa nella sentenza n. 132 del 2015, “la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato; trattasi di una regola che costituisce corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti”.

La violazione della regola della pubblicità della seduta comporta, perciò, l’invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, senza che rilevi l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post. (Cons. di Stato, Ad. Plen. sent. n. 13 del 2011)

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