Cassazione, Sezioni Unite: i provvedimenti emessi dall’Ufficio centrale per il Referendum non sono impugnabili

Con sentenza n. 24102 del 28/11/2016, le SU della Corte di Cassazione hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto in quanto i provvedimenti emessi dall’Ufficio Centrale per il Referendum non hanno natura “sostanzialmente” giuridica.

In particolare, con le ordinanze in questione l’Ufficio centrale per il Referendum ha ammesso le richieste di referendum, avanzate da parlamentari e comitati promotori, sul testo di legge costituzionale intitolato «Disposizioni per il superamento delbicameralismo paritario, la riduzione del numero deiparlamentari, il contenimento dei costi di funzionamentodelle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione deltitolo V della parte 11 della Costituzione».

I ricorrenti lamentavano, per un verso, che l’Ufficio centrale avesse asuperato i limiti interni della propria giurisdizione, invadendo la sfera di attribuzioni riservata al Governo, là dove ha valutato la conformità del quesito referendario ai requisiti prescritti dall’art. 16 1. n. 352/70 e, peraltro verso, che l’Ufficio è incorso in eccesso di potere giurisdizionale nella misura in cui ha applicato, ai fini della formulazione del quesito da sottoporre all’elettorato, le previsioni che l’art. 16 1. n. 352/70 dedica ai referendum aventi ad oggetto leggi costituzionali.

La Suprema Corte, ha ritenuto, in via pregiudiziale,che il ricorso è inammissibile poiché ha ad oggetto atti non aventi natura giurisdizionale.

Come la Corte stessa ha più volte avuto occasione di ribadire, (Cass., sez. un., n. 1292/83; Cass. sez. un., n. 9306/87), i provvedimenti adottati dall’Ufficio centrale per il referendum hanno natura soltanto formale di atti giurisdizionali, giacché configurano “un momento del procedimento legislativo”, rivolto solo al perseguimento di interessi pubblici.

Secondo la Corte, le determinazioni assunte dall’Ufficio Centrale per il Referendum si inseriscono  nel procedimento referendario e si compenetrano con esso, fungendo l’Ufficio da garante della attendibilità del risultato raggiunto dall’organo deliberativo. Le operazioni assegnate all’Ufficio, cioè, non hanno rilevanza autonoma, ma si inseriscono nel procedimento referendario a garanzia dell’ordinamento generale.

Il fatto che l’Ufficio è incardinato presso la corte di Cassazione, che è composto da magistrati della Corte, che svolge la sua attività in condizioni di indipendenza e neutralità, che pronuncia in esito ad un procedimento simil-giurisdizionale, non fanno di esso un organo giurisdizionale in senso stretto, ma servono soltanto ai fini della legittimazione attiva a proporre questione di legittimità. Esso ha funzione disomogenea rispetto a quella della Corte, pertanto deve essere esclusa la natura giurisdizionale delle ordinanze da esso pronunciate, e, quindi, la possibilità di loro impugnazione.

Ribadire il carattere definitivo dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum, ad opera dell’art. 32 comma 6, l. 352 del 1970,  sottolinea la differenza con una pronuncia decisoria della Corte di Cassazione, della quale tal carattere è assodato in dottrina,e serve solo alla Corte di Cassazione per ritenere ammissibile la proposizione nei confronti di tale ufficio dal conflitto di attribuzione tra i poteri dello stato (Corte Cost. n. 102/97, ord. 13/97, ord. 42/83).

Il fatto che, pertanto, l’ordinanza in questione non è suscettibile di impugnazione giurisdizionale, non pregiudica, a parere delle SU, le situazioni giuridiche soggettive né  dei  soggetti estranei al procedimento referendario- come i ricorrenti – perché a questi soggetti  la disciplina referendaria non riconosce alcuna tutela (Cass. SU n. 5490/94); né dei soggetti inclusi nel procedimento referendario, poiché ad essi è garantito lo strumento, ove ne ricorrono gli estremi, del conflitto di attribuzione dinanzi la Corte Costituzionale.

 

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