NUOVO CODICE APPALTI: LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA RIFORMA

L’UPEL (Unione provinciale Enti Locali) ha pubblicato un prospetto sintetico delle principali novità del Nuovo Codice Appalti.

Si riporta di seguito l’elenco.

Affidamenti esclusi dal Codice (in house; art. 5)

Permane il requisito del “controllo analogo”, consistente in un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle de- cisioni significative della persona giuridica controllata. Viene espressamente ammessi il cd. “controllo congiunto”.

Viene quantificato in oltre l’80% il volume delle attività della persona giuridica controllata effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante.

Possibilità di partecipazione di capitali privati, “che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’in- fluenza determinante sulla persona giuridica controllata”.

Contratti di sponsorizzazione (art. 19)

Per sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti > necessità di “negoziazione nel ri- spetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento”.

Nel caso di “esecuzione diretta della attività da parte dello sponsor”, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei re- quisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

Opera pubblica realizzata a spese del privato (art. 20)

Il codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione, con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici.

Programmazioni delle acquisizioni (art. 21)

Necessità di un “programma biennale di forniture e servizi”, con relativi aggiornamenti annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Dibattito pubblico (art. 22)

Per grandi opere infrastrutturali aventi impatto rilevante sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, individuate per tipologia e soglie dimensionali con decreto del MIT, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e previo parere dell’Anac, è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico.

Livelli di progettazione (art. 23)

  • Il progetto preliminare è sostituito dal “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”.
  • Obiettivi della progettazione: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la qualità architettonica e tecnico funzio- nale dell’opera; c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali; f) l’efficientemente energetico; g) la compati- bilità con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attra- verso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).
  • E’consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.
  • Le progettazioni definitiva ed esecutiva devono preferibilmente essere svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, occorre l’accettazione da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale svolta in precedenza.

Rafforzamento della trasparenza (art. 29)

  • Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero segretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
  • Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso, sono pubblicati gli elenchi dei concorrenti esclusi dalla procedura e di quelli ammessi e di quest’ultimi la documentazione non considerata riservata, nonché la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti.

Procedimento di gara quale procedimento amministrativo (art. 30, comma 8°)

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Importante conferma).

RUP (art. 31)

L’ANAC definirà una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Determinerà altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture, per i quali il RUP può coin- cidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.

Esecuzione anticipata d’urgenza (art. 32, comma 8°)

L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.

Modalità di stipula del contratto (art. 32, comma 14°)

1) Atto pubblico notarile informatico;
2) Modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; – in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante; – mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;

3) Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro.

Contratti sotto soglia (art. 36)

Affidamenti:

a) Fino ad € 40.000,00 (tutti i settori): affidamento diretto motivato;
b) Lavori da € 40.000,00 ad € 150.000,00: procedura nego ziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;
c) Forniture-Servizi da € 40.000,00 ad € 209.000,00: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici;
d) Lavori da € 150.000,00 ad € 1.000.000,00: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici;
e) Lavori > € 1.000.000,00: procedure ordinarie.

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del con- tratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. L’ANAC con proprie linee guida vincolanti, stabilirà le modalità per l’effettuazione delle indagini di mercato, per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, nonché dei requi- siti di ordine generale.

Stazioni appaltanti ed aggregazioni (art. 37)

a)  Restano pienamente vigenti ed efficaci gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici (mercato elettronico), previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

b)  Le stazioni appaltanti (anche non qualificate) possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fatta salva la facoltà di ef- fettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

c)  Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al punto “b”, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria QUALIFICAZIONE, prevista dall’articolo 38. Infatti, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti, in possesso della necessaria qualificazione, procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

d)  In caso di indisponibilità di tali strumenti (strumenti telema- tici di negoziazione), anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti devono: – o ricorrere alle Centrali di committenza; o ad un’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; – oppure pro- cedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

e)  Le stazioni appaltanti non qualificate procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

f)  Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fatta salva la possibilità di affidamenti autonomi sino ad € 40.000,00 ed € 150.000,00, procede secondo una delle seguenti modalità:- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; – mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56.

Con successivo DPCM, verranno individuati gli ambiti territoriali di riferimento, oltre la disciplina per la costituzione delle CdC.

Qualificazione stazioni appaltanti e CdC (art. 38)

E’ istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d’importo.

Sono iscritte di diritto in tale elenco, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregio- nali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., nonché i soggetti aggregatori e le città metropolitane.

Con successivo DPCM saranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco.

La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti (parametri generali): a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affi- damento; c) capacità di esecuzione e controllo.

 L’ANAC:

Stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione ed assegna alle stazioni appaltanti un termine congruo per porre in essere effettivi processi di riorganizzazione e professionalizzazione al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione. Stabilisce i casi, in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

 

Conflitto di interesse (art. 42)

  • Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, preve- nire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
  • Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

Operatori economici (art. 45)

  • Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica speci- fica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del con- tratto.
  • Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Clausole sociali (art. 50)

  • I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal codice, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, possono prevedere clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguar- dia delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.
  • Le stazioni appaltanti che prevedono clausole sociali ne danno comunicazione all’ANAC, che si pronuncia entro trenta giorni. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

Suddivisione in lotti (art. 51)

Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica.

Regole applicabili alle comunicazioni (art. 52)

  • Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale.
  • Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
Procedure di gara (art. 59 e ss.)

Ora, n. 5 modelli:

1)  Procedura aperta (modello generale);

2)  Procedura ristretta (modello generale);

3)  Partenariato per l’innovazione (modello generale);

4)  Procedura competitiva con negoziazione (modello eccezionale);

5)  Dialogo competitivo (modello eccezionale).

6)  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (modello eccezionale).

Procedura competitiva con negoziazione SENZA previa pubblicazione (art. 63):

E’ ammessa solo nei casi previsti, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura.
Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per le indicate ragioni; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Partenariato per l’innovazione: Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partena- riati per l’innovazione nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Consultazioni preliminari e “partecipazioni precedenti” (art. 66-67)

  • Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici.
  • A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
  • Qualora un candidato o un offerente abbia fornito la documentazione di cui prima, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso.

Commissione di aggiudicazione (art. 77)

  •  I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC.
  • Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare.
  • Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.
  • La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, no- minare componenti interni alla stazione appaltante. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

Requisiti di ordine generale – integrazioni/modificazioni (art. 80)

Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui al comma 3, dell’ar- ticolo 30 del codice.

Partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2° del Codice, non diversa- mente risolvibile.

Non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal pre- cedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’articolo 62 del Codice (procedura competitiva con negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione.

Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali: le carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le in- formazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Nuovo soccorso istruttorio (art. 83, comma 9°)

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in fa- vore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro (Forte riduzione!).

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare conte- stualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del o dei sog- getti responsabili della stessa.

Penalita’ e premialita’ (art. 83, comma 10°)

E’ istituito presso l’Autorità, che ne cura la gestione, il sistema di penalità e premialità nei confronti delle imprese connesso a criteri reputazionali valutati sulla base di parametri oggettivi e misurabili nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione degli appalti ad essi affidati. Rientra nell’ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema la determi- nazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministra- tive nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pub- blici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

 Documento di gara unico europeo (DGUE – art. 85)
Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il docu- mento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certifi- cati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80 (motivi di esclusione); b) soddisfa i criteri di selezione; c) soddisfa i criteri oggettivi.

Criteri di aggiudicazione (art. 95)

 I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi ga- rantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remu- nerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più van- taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera; b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore a 40.000 euro.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a)  per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è ga- rantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b)  per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c)  per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Offerta anomala (art. 97)

Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo dell’anomalia, la stazione appaltante procede al sorteggio in sede di gara del metodo di determinazione dell’anomalia tra le ipotesi previste (per il criterio del prezzo più basso, sono previste n. 5 ipotesi).

Subappalto (art. 105)

I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante:

a)  che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b)  che all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forni- ture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c)  che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione.

Il curatore fallimentare può partecipare alle gare (art. 110, comma 3°)

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita.

 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113)

L’intenzione è quella di espungere dal Fondo Incentivi le attività di progettazione. Tale Fondo è diretto a remunerare le seguenti ed esclusive funzioni tecniche, svolte dai dipendenti pubblici:

a)  Attività di programmazione della spesa per investimenti;

b)  Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;

c)  Attività di responsabile unico del procedimento;

d)  Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione (forniture e servizi);

e)  Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei docu- menti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

(A causa di un refuso, contenuto nel comma 3°, sembrano essere ricomprese anche le attività di progettazione).

(Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale (art. 190)

Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partena- riato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.

I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.

In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispon- denti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Affidamenti in house (art. 192)

E’ istituito presso l’ANAC, l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Ai fini di un legittimo affidamento in house di un servizio, occorre:

a) L’iscrizione della stazione appaltante nel predetto elenco;
b) La valutazione sulla congruità economica dell’offerta, da parte della stazione appaltante.

Pareri ANAC (art. 211)

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Qualora l’altra parte acconsenta preventivamente, il parere, purché adeguatamente motivato, obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, accerti violazioni che determinerebbero l’annullabilità d’ufficio di uno dei provvedimenti ricompresi nella procedura, invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in auto- tutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni.

La raccomandazione ha effetto sospensivo sul procedimento di gara in corso per il medesimo termine di sessanta giorni, qualora dal provvedimento possa derivare danno grave. Il mancato ade- guamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti.

Cabina di regia (art. 212)

Viene prevista la Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di indirizzo e di coor- dinamento.

La Cabina di regia avrà il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del nuovo Codice dei contratti e sulle difficoltà riscontrate in fase di applicazione, di esaminare proposte di modifiche normative, di promuovere la realizzazione di un piano nazionale di procedure telematiche di acquisto.

Per evitare sovrapposizioni con l’ANAC, è stato previsto che eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici saranno se- gnalati all’ANAC per i provvedimenti di competenza. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia saranno stabiliti con DPCM.

Ruolo centrale ANAC (art. 213)

La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti all’Autorità nazionale an- ticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

Enormi poteri:

a)  Atti di regolazione (Strumenti di regolazione flessibile > atti di indirizzo a contenuto generale, volti a fornire indirizzi interpretativi, indicazioni operative o modalità di attuazione delle disposizioni del Codice, linee guida, bandi-tipo, con- tratti-tipo, capitolati-tipo, etc..).

b)  Garantisce la promozione dell’efficienza, la qualità delle attività delle stazioni appaltanti, la facilitazione allo scambio di informazioni.

c)  Vigilanza nel settore, con poteri di: controllo, raccomandazione, ispezione (avvalendosi della Guardia di Finanza e degli altri organi dello Stato), intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio.

d)  Vigila sui contratti pubblici.

e)  Vigila, affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

f)  Gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

g)  Vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori.

h)  Gestione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.

i)  Gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici.

j)  Gestione dell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.

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