Consiglio di Stato: sui criteri per il risarcimento del danno

La quinta sezione del Consiglio di Stato ha pronunciato la sentenza n. 4136/17 avendo riguardo alla precisazione dei criteri per il risarcimento del danno.

In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada affermano con fermezza che assume significato rilevante l’utile che l’impresa partecipante alla gara avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, dimostrando che avrebbe impiegato tutte le risorse per aumentare le possibilità dell’aggiudicazione, non utilizzandole altrimenti.

Tale assunto è in pieno accordo con la giurisprudenza meno recente, secondo cui l’impresa ricorrente deve essere onerata di provare la percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto (Cons. Stato, IV, 27 marzo 2014, n. 1478).

Secondo i Giudici, un altro importante elemento utile alla precisazione del risarcimento del danno è insito nei paralleli aspetti della perdita di chance e danno curriculare poiché in grado di poter porre rimedio al pregiudizio subito conseguentemente al mancato accrescimento della capacità di competere sul mercato, che in termini pratici assume le sembianze di un “biglietto da visita” in grado di accrescere il curriculum professionale dell’impresa e aumentare la possibilità di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.

Riguardo l’aspetto della quantificazione dell’entità del risarcimento, il Collegio sostiene che questa deve essere operata in via equitativa, considerando come parametri una somma pari ad una percentuale variabile tra l’1 ed il 5 %, applicata in alcuni casi sull’importo globale dell’appalto ed in altri sulla somma già liquidata a titolo di lucro cessante.

In ultimo viene chiarito che l’importo risarcitorio riconosciuto deve essere comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che rileva dalla data della stipula del contratto da parte dell’impresa che è risultata illegittimamente aggiudicataria e fino a quella di deposito della decisione del giudice del risarcimento, momento, quest’ultimo, che costituisce l’epoca in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (in termini Cons. Stato, IV, 22 marzo 2007, n. 1377), e non dalla data dell’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata fino alla liquidazione.

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