Irrilevanza della regolarizzazione postuma del DURC

Con la sentenza n. 110 del 2018 il Consiglio di Stato ha ribadito che la sussistenza del requisito della regolarità contributiva deve essere riferita alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva che non potrà determinare il venir meno della situazione di irregolarità ai fini della singola gara, che, ove effettivamente esistente, dovrà essere attestata dall’ Ente previdenziale su richiesta della Stazione appaltante.
In virtù del principio di auto responsabilità e diligenza, incombe, dunque, all’impresa la verifica – possibile in ogni momento e anche online – della situazione effettiva di regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
L’Amministrazione, peraltro, non ha alcuna discrezionalità sul punto, nel rispetto del principio di par condicio competitorum: la nozione di violazione grave di cui all’art. 38 comma 2 D.Lgs. 163 del 2006 non è rimessa alla valutazione della Stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, non potendo l’Amministrazione esercitare alcun sindacato sul contenuto delle certificazioni emesse dagli enti previdenziali.
Ne consegue che il d.u.r.c. emesso da INAIL dopo la presentazione della domanda, è da considerarsi legittimo e non meritevole di censure, in quanto la verifica è stata richiesta dal Comune appellato con espresso riferimento a quella data.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che “l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE non osta a una normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali e assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’Amministrazione aggiudicatrice agli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’Amministrazione” (sentenza del 10 novembre 2016, causa C 199/15).
Ciò che rileva, quindi, è la possibilità dell’operatore economico di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l’istituto previdenziale; ove tale condizione sia soddisfatta, l’impresa non può fondare l’addotta situazione di regolarità e la legittimità della sua partecipazione alla gara su un certificato ottenuto prima della presentazione della sua offerta e attestante l’assolvimento degli obblighi contributivi in un periodo anteriore a tale presentazione, qualora tale regolarità con gli obblighi contributivi non sia in effetti sussistente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

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