Le principali modifiche apportate dal “correttivo del Nuovo Codice Appalti ” che entrerà in vigore il 20 Maggio

Dopo un anno di sperimentazione del Nuovo Codice degli Appalti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il Correttivo è stato approvato nella seduta del 13 aprile scorso dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, recependo le segnalazioni e le indicazioni formulate, fra gli altri, dall’ANAC, dal Consiglio di Stato e dalle associazioni di settore.

Tra le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo sostanzialmente si rilevano le seguenti novità:

  • ­appalto integrato: relativo ad un periodo transitorio applicabile agli appalti i cui progetti preliminari o definitivi risultano già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
  • progettazione: si introduce  l’uso obbligatorio dei parametri di cui al D.M. 143/2013 per il calcolo dei compensi a base di gara;
  • contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale al fine di evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
  • varianti: si perfeziona la disciplina della variante per errore progettuale, precisando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
  • subappalto: così come in passato, è confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
  • semplificazioni procedurali: al fine di snellire le procedure nell’eventualità di un nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
  • manutenzione semplificata: viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
  • dibattito pubblico: diversamente da quanto previsto  dal testo approvato in via preliminare, il dibattito pubblico  sarà effettuato non sui documenti delle alternative progettuali ma sui progetti di fattibilità tecnica economica;
  • costo della manodopera: è necessario che per una migliore determinazione della base d’asta sia puntualmente individuata;
  • albo dei collaudatori: è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo;
  • massimo ribasso: potranno essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori di importo fino a 2 milioni di euro purchè si tratti di procedure ordinarie (non procedure negoziate) e che sia posto a base di gara il progetto esecutivo;
  • modifica dei poteri dell’Anac: l’Autorità non potrà più prescrivere alle stazioni appaltanti la correzione di eventuali atti di gara ritenuti illegittimi, mentre restano vincolanti i pareri-precontenzioso richiesti dalla stazione appaltante o da una delle parti;
  • garanzie di pagamento dei compensi dei progettisti: le stazioni appaltanti non potranno più subordinare la corresponsione dei compensi dei professionisti all’ottenimento del finanziamento per l’opera progettata;
  • comportamento energetico dell’opera: è stato introdotto l’obbligo di rendere sistemiche -sin dalla fase del progetto di fattibilità e in ogni momento successivo- le indagini relative al comportamento energetico dell’opera ed in particolare il contenimento dei consumi energetici;
  • partenariato pubblico privato: si riscontra un aumento dal 30% al 49% del contributo pubblico per la realizzazione di opere in partenariato pubblico privato.

 

Queste tra le più rilevanti novità del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 che entrerà in vigore 15 giorni dopo la relativa pubblicazione in G.U. e dunque il prossimo 20 maggio.

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