Sul subentro di un componente di una RTI attinto da interdittiva antimafia

Il TAR del Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 7486/2019, dispone che il subentro in una RTI da un componente attinto da interdittiva antimafia è ammissibile se l’autorizzazione è successiva al decreto correttivo, in applicazione dell’art. 19 ter.

Secondo il Collegio, infatti, dal momento che l’autorizzazione al subentro è stata autorizzata e disposta nella vigenza del Codice post correttivo, si deve applicare il nuovo comma 19 ter, che consente oggi le modifiche soggettive contemplate dai precedenti commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo anche in fase di gara.

Infatti, è di tutta evidenza che i singoli segmenti della procedura non possono che essere regolamentati dalla normativa vigente nel momento in cui gli stessi vengono in essere e si perfezionano, pertanto va applicato il nuovo art. 19 ter che quindi, deroga all’art. 48 del d.lgs 50/2016.

Inoltre, rileva il Tar del Lazio che “il subentro è specificamente ammesso dall’art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), norma speciale rispetto alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, ove si prevede che, se l’interdittiva prefettizia colpisce un’impresa diversa da quella mandataria, gli effetti dell’informazione antimafia non si estendono nei confronti delle altre imprese partecipanti quando, come nel caso di specie, “la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto”.

Infine, il Collegio conclude disponendo in ordine all’assenza  di un termine perentorio per il deposito della polizza fideiussoria.

Il Collegio, infatti, ha rilevato l’assenza sia nel bando di gara, sia nella normativa generale, sia in altre comunicazioni di Roma Capitale, della previsione di un termine perentorio per la presentazione della polizza fideiussoria.

Per tali ragioni, il Collegio dispone che, in assenza di termine perentorio posto dall’Amministrazione, ben può ammettersi la presentazione delle garanzie ex art. 103 d.lgs. n. 50/2016 anche fino alla data di stipulazione del contratto, in considerazione della loro funzione di assicurare l’adempimento delle prestazioni contrattuali, con la conseguenza che l’essenziale è che la relativa presentazione avvenga prima della stipula del contratto di appalto.

Clicca qui per il testo integrale della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma,  n. 7486/2019.

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