Sull’onere motivazionale delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense. Basta il voto numerico o è necessaria un’ulteriore integrazione lessicale? Rimessa, con ordinanza, la questione all’Adunanza Plenaria

Con l’ordinanza n. 206 del 2017,  il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione circa l’onere motivazionale della Commissione esaminatrice delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense, trattandosi di questione di diritto che ha dato o può dar luogo a contrasti giurisprudenziali.

Secondo il CGARS, infatti, risulta importante stabilire, in primo luogo, se l’art. 49 della l. 247/2012 escluda l’applicazione dell’art. 46 comma 5 della stessa legge, e, in secondo luogo, se il voto numerico sia capace di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione senza ulteriori oneri motivazionali.

Mentre il TAR Sicilia, sez. Catania, in riferimento alla valutazione delle prove scritte, ha statuito che l’attribuzione del voto numerico deve essere sempre accompagnato da un’espressione lessicale che consenta di rendere comprensibili le ragioni del giudizio; il Consiglio di Stato, in diverse decisioni, invece, ha ritenuto assolto l’obbligo della motivazione del provvedimento di esclusione attraverso il voto numerico. La motivazione espressa numericamente, infatti, è significativa e idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla Commissione.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, nessun argomento di segno contrario a tale orientamento può ricavarsi dall’art. 46 comma 5 della l. 247/2012, recante la nuova disciplina della professione forense, dal momento che  l’art. 49 della medesima legge, comporta il rinvio, di cinque anni, dell’applicazione dell’art. 46 e che, pertanto, fino al 2017, la disciplina di riferimento è quella di cui al R.D. 37/1934 (art. 17 bis), la quale esclude particolari forme di motivazione, ritenendo che il voto numerico sia idoneo a comunicare agli aspiranti esclusi le valutazioni svolte dalla Commissione.

Del resto, continua il CGARS, non si giustifica perché, essendo l’art. 46 e l’art. 17 bis praticamente sovrapponibili, l’unica disposizione della normativa del 2012 inapplicabile è il comma 5, che attiene alla motivazione del voto e concorre a definire, in questo settore con forte coinvolgimento sociale, uno dei tratti più apprezzati dell’azione amministrativa, e , cioè, comunicare ai soggetti con cui entra in rapporto le ragioni dei suoi provvedimenti, il perché delle sue decisioni.

Per tutti questi motivi si rende necessaria la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.

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