Violato il principio dell’anonimato nell’esame di ammissione in Medicina

Il TAR Palermo nella sentenza n. 121/2014 stabilisce che l’obbligo dei candidati di apporre il propri documento di identità sul banco, accanto ai fogli del test di ammissione, contemporaneamente compilato, costituisce violazione del principio dell’anonimato, che inficia l’intera prova di esame.

Secondo i giudici palermitani, infatti, dette modalità di svolgimento della prova consentono la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, potendosi creare così i presupposti per l’alterazione dei risultati della prova.

Con la decisione in oggetto, il Tar Palermo ha accolto l’orientamento espresso nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20/11/2013, ove è stato espressamente sancito che l’astratta violazione delle regole inerenti l’anonimato dei concorrenti comporta l’invalidità della graduatoria stilata dalla commissione appaltante senza necessità di controllare, in concreto, se siano stati violati o meno i criteri di imparzialità.

Tuttavia, non potendo travolgere i diritti già acquisiti dai candidati idonei, non viene annullata l’intera graduatoria, bensì si consente l’iscrizione in soprannumero dei ricorrenti. Nello stesso senso, la stessa sezione si era già espressa nella sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l’annullamento della graduatoria comporta nello specifico l’ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, con annesso risarcimento del danno.

Ciò comporta, quindi, l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, e obbligando, quindi, l’Università degli studi di Palermo a procedere all’ammissione degli stessi ricorrenti al corso di laurea prescelto per l’a.a. 2013/2014.

Domenico Chiparo

N. 00121/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02760/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2760 del 2013, proposto da Cascio Ingurgio Pietro, Giacopello Angelica, Raia Emanuela, Sciacchitano Davide e Benanti Paolo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pinelli, sito in Palermo, Piazza Virgilio, n. 4 (PEC.: avvsantidelia@cnfpec.it e michelebonetti@ordineavvocatiroma.org);

contro

– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato (PEC: ads_pa@mailcert.avvocaturastato.it);
– l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliata (PEC: ads_pa@mailcert.avvocaturastato.it);

nei confronti di

De Luca Marco, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

– della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2013/2014 nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e ai successivi scorrimenti;

– dei verbali della Commissione del concorso;

– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

e per l’accertamento:

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa ai Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.;

e per la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;

Relatore il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Dato avviso di ciò ai difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che risulta dalla documentazione in atti che i candidati hanno dovuto compilare la scheda anagrafica prima dello svolgimento dei test e l’hanno tenuta esposta sul banco accanto al documento di riconoscimento;

Ritenuto che dette modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell’anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell’alterazione dei risultati della prova;

Visti i principi di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/11/2013, n. 26, secondo cui, la violazione non irrilevante della regola dell’anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi, comporta l’invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione;

Visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell’ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l’a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno);

Ritenuto in conclusione che il ricorso va dunque accolto nei sensi indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti e facendo obbligo all’Università degli Studi di Palermo di procedere in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l’a.a. 2013/2014;

Ritenuto che le spese del giudizio, da liquidarsi in dispositivo, debbano seguire, come di regola, la soccombenza tra i ricorrenti e l’Università resistente, che ha dato causa al ricorso e debbano invece compensarsi nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dichiararsi irripetibili nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio;

Ritenuto infine la presente sentenza debba essere trasmessa alla Procura della Repubblica di Palermo per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, disponendo che l’Università degli Studi di Palermo proceda in via definitiva all’ammissione, anche in soprannumero, degli stessi ricorrenti al corso di laurea da loro prescelto, per l’a.a. 2013/2014.

Condanna l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio e degli onorari di causa liquidati in € 700,00 (Euro settecento/00), per ciascun ricorrente, per complessivi € 3500,00 (Euro tremilacinquecento/00), oltre accessori, come per legge.

Compensa le spese tra i ricorrenti e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e le dichiara irripetibili nei confronti di De Luca Marco.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica di Palermo.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

Il 14/01/2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

04 Marzo 2014

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