APPALTI: Sulla riservatezza dell’offerta in caso di presentazione telematica

Il TAR di Firenze, con sentenza n.1225 del 2018, ha disposto che in caso di presentazione telematica dell’offerta, la mancata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e/o degli strumenti utilizzati non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara.

In particolare, infatti, all’esito di una procedura di gara svoltasi con modalità telematiche, la ricorrente agiva in giudizio rilevando l’illegittimità dell’aggiudicazione, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, compresa la legge di gara e tutti i verbali relativi allo svolgimento delle sedute di analisi comparativa delle offerte, lamentando la violazione della garanzia di riservatezza delle offerte per mancata indicazione delle modalità di conservazione dei plichi.

La questione controversa attiene alla legittimità di una procedura telematica in cui la commissione non ha dato dettagliatamente conto delle specifiche modalità di custodia dei plichi e/o degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte pur essendo consentito, dalla lex specialis, a ogni singolo commissario di esaminare i progetti presentati.

Il Collegio, nella sentenza in epigrafe,  ha escluso la violazione del principio di segretezza delle offerte e riservatezza nella conservazione dei plichi, in quanto  non sussiste in capo all’amministrazione procedente alcun onere di specificare nel verbale di gara le cautele adottate a tutela della segretezza del contenuto.

Non è possibile, infatti, rilevare alcun motivo di illegittimità nel verbale e nella complessiva attività posta in essere dalla commissione di gara, la quale va valutata in concreto, pertanto secondo un giudizio ex post. La probabilità di una violazione, secondo dei giudizi ex ante e in astratto, non può che essere rigettata in quanto la mancata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e/o degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità in quanto la valutazione va fatta in maniera sostanziale.

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