APPALTI, TAR Toscana: “il termine per impugnare l’aggiudicazione definitiva decorre dalla percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo lesivo”

Il TAR Toscana, con sentenza n. 1348/2018, dispone che il termine per impugnare l’aggiudicazione, secondo le forme del rito super accelerato di cui all’art. 120 c.p.a., decorre dalla percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente.

Il Collegio, nel caso di specie, ha infatti dichiarato  inammissibile il ricorso, ritenendo necessario dover richiamare l’orietamento giurisprudenziale formatosi in materia (Cons. Stato Sez. IV Sent., 09/05/2013, n. 2521; T.a.r. Campania, sez. II, n. 361/2011).

In particolare, ad avviso dei giudici del Tar Toscana,  “il concetto di “piena conoscenza” dell’atto amministrativo lesivo, ai fini della sua impugnazione, non va inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, bensì di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale.

Pertanto, bisogna ritenere che per “piena conoscenza” si intenda anche la semplice  percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, quindi tali da far intendere l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.

I giudici, infatti, specificano che,  qualora ai fini dell’impugnazione di un provvedimento amministrativo fosse necessaria la  piena conoscenza dello stesso, intesa come conoscenza integrale,  verrebbe quasi ad escludersi, risultando quindi residuale,  il ricorso per motivi aggiunti,  in quanto verrebbe esperito solo  nel caso di atto endoprocedimentale completamente ignoto all’atto di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. (Cons. Stato Sez. IV, 29-10-2015, n. 4945; T.a.r. Puglia,  sez. III, n. 1367/2014; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 802).

Secondo  il Collegio, inoltre,  far decorrere il termine per impugnare dal momento in cui la parte interessata ha avuto concreto accesso a tutti gli atti di gara  i creerebbe il grave inconveniente di rendere incerto il dies a quo per la proposizione del ricorso, oltre a risultare contrastante con  la ratio dell’inserimento di tale rito, super accelerato, in cui il legislatore ha voluto ridurre tutti i termini processuali manifestando chiaramente la volontà di definire celermente il giudizio , anche limitando la possibilità per le parti di disporre di adeguati spazi di difesa e del giudice di adeguata conoscenza della res deducta. ( T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 802).

Clicca qui per il testo integrale del provvedimento emesso dal Tar Toscana, n. 1348/2018.

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