La V sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 435 del 2018, ha chiarito il fondamentale punto che riguarda il calcolo della soglia di anomalia delle offerte tra le quali, nell’ ambito di una gara d’appalto, la stazione appaltante è tenuta a sorteggiare quelle che rispondono ai requisiti tecnici della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
La disposizione normativa di riferimento per la disciplina è l’art. 97 del nuovo codice appalti che dopo avere dettato i requisiti tecnici al primo comma, al secondo comma sancisce in modo dettagliato che “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata”.
La disposizione normativa in esame ha lasciato spazio a dubbi interpretativi nel settore e pertanto è intervenuto un Comunicato stampa del Presidente dell’ANAC del 5 ottobre 2016, avente ad oggetto “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”, secondo il quale la norma dovrebbe essere letta come se recitasse: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, con esclusione del dieci per cento, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso”, ove tuttavia un Fato maligno pare essersi accanito inserendo un refuso, giacché la parole “arrotondato all’unità superiore” andrebbero chiaramente riferite al “dieci per cento” e collocate dopo questo.
Il Presidente dell’ANAC ha inteso ribadire che per il calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente escluse in virtù del taglio delle ali.
Dunque, secondo i giudici di Palazzo Spada, il modus procedendi per dare applicazione alla disposizione de qua sembra doversi così ricostruire:
1. escludere il 10 % (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali);
2. effettuato il taglio delle ali, sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica;
3. se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.
Pertanto, va considerata una interpretazione della norma ispirata al principio della massima semplificazione e quindi al fondamento dell’intera operazione sul calcolo di una unica media.
APPALTI – Accesso agli atti e nuovo Codice dei contratti pubblici: se la S.A. non mette a disposizione le offerte ai primi cinque concorrenti si applica la disciplina ordinaria
Il TAR Milano con sentenza n. 2520/2024 dispone che nel caso in cui la Stazione appaltante, in violazione del disposto di cui all’art. 36, commi