Calcolo soglia di anomalia e decremento del valore percentuale

Con la sentenza del 22.06.2020 n. 3974, il Consiglio di Stato, sez. V,  si occupa delle  modalità di calcolo per l’individuazione della migliore offerta  dai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. d) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, facendo particolare attenzione al “decremento del valore percentuale”.
Difatti, la disposizione contenuta alla lett. d) del comma 2 dell’art. 97 è di difficile interpretazione, stabilendo che: “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b)”.   
L’intento del legislatore è stato quello di  di rendere estremamente complesso per le imprese partecipanti ad una procedura di gara la predeterminazione della soglia di anomalia dell’offerta nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Tuttavia,, un punto appare chiaro: nella lett. d) dell’art. 2 è descritta una sottrazione; il verbo “decrementare”, infatti, sta a significare “diminuire” e nella norma sono indicati i termini della sottrazione.
Ebbene, il Consiglio di Stato dopo aver definito il, minuendo e il sottraendo specifica  l’operazione che deve essere in concreto realizzata. Ed infatti, precisa che “Per stabilire il sottraendo occorre solamente compiere l’operazione imposta dal legislatore, la quale si articola nei seguenti passaggi:
a) calcolo della somma dei ribassi secondo le indicazioni della lett. a) già riportate;
b) calcolo del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma così ottenuta;
c) calcolo dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) con le modalità già in precedenza riferite (par. 3.3.1.);

  1. d) infine “applicazione” del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola di cui sopra (lett. a) allo scarto medio aritmetico ovvero effettuare il “calcolo percentuale” descritto nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (pag. 4) con la seguente formula: Sc (scarto medio aritmetico) * prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi / 100.
    Il valore così ottenuto costituisce il sottraendo; esso, per quanto, in precedenza detto, è un valore percentuale, come appunto il legislatore stesso lo descrive“.

Dunque Nessun’altra operazione è richiesta; ottenuti, attraverso i passaggi descritti, il minuendo (la c.d. prima soglia) e il sottraendo (il “valore percentuale”), è possibile compiere la sottrazione e calcolare in questo modo la soglia di anomalia.

Edito dall’avv. Francesco Carità

Foto estratta dal sito.

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