E’ legittima l’impossibilità di impugnare i provvedimenti del Consiglio di Stato per Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione nelle materie inerenti il diritto dell’UE?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 19599 del 2020, effettuano un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE circa tre quesiti inerenti al difetto di tutela giurisdizionale, riferente gli appalti pubblici.

La questione che viene posta si basa sulla compatibilità del diritto “interno” con il diritto dell’Unione Europea, nello specifico l’art. 267 TFUE, in relazione alla legittimazione del concorrente escluso a ricorrere in Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione, per le materie disciplinate dal diritto dell’Unione.

In sostanza si potrebbe verificare la violazione da parte del Consiglio di Stato del Diritto dell’Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia, integrerebbe una semplice violazione di legge, incensurabile con lo strumento del ricorso per Cassazione.

Da ciò iniziano ad esserci dubbi di compatibilità circa il diritto dell’Unione Europea.

In particolare, le considerazioni che si devono porre vengono in rilievo in relazione al fatto che la violazione dell’obbligo di rinvio, resta priva di un rimedio che consenta di evitare che il giudice di ultima istanza, impedisca alla Corte di Giustizia di interpretare in maniera autentica il diritto dell’Unione e, impedisca alle Sezioni Unite di esercitare il ruolo di garanzia, per rispettare i limiti delle diverse giurisdizioni.

Secondo il Collegio, il giudice nazionale (senza le condizioni poste dalla Corte di Giustizia), per le materie di competenza europea, invade il ruolo interpretativo della Corte di Giustizia, risultando contrario all’art. 267 TFUE che delinea una netta separazione di ruoli tra la Corte di Giustizia e i giudici nazionali.

Commento a sentenza redatto da Giusy Di Alcantari

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