La sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) n°10028/2014, rappresenta una chiara applicazione del principio secondo cui l’irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere presentate al momento dell’offerta, comporta l’esclusione del concorrente. (art. 46 c.1 ter, d. lgs. 163/2006)
Il caso in esame riguarda il ricorso proposto da Soc. Fiat Auto Var Srl contro il Ministero dell’Interno, al fine di ottenere l’annullamento di un decreto dirigenziale con cui il Ministero aggiudica in via definitiva la procedura di gara per l’appalto di autovetture allestite per il servizio di controllo del territorio (Polizia e Carabinieri).
Il bando di gara prevedeva che: “Possono partecipare alla gara le sole case costruttrici di autovetture ed i loro rappresentanti in esclusiva sul territorio nazionale, purché muniti di dichiarazione autentica della casa costruttrice in cui la stessa si impegna, in caso di aggiudicazione della fornitura ad onorare i contratti che saranno stipulati con il Ministro dell’Interno e con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta a pena di esclusione, salvo quanto previsto dall’art. 41 c. 1 d.lgs. 163/2006.” Il bando aggiunge che” le ditte partecipanti alla gara dovranno indicare, in sede di presentazione dell’offerta la spese relative al costo del personale, che non verranno assoggettate ad alcun ribasso.”
La stazione appaltante chiede all’ aggiudicataria dell’appalto, la Volkswagen Group Firenze S.p.A., di integrare alcuni documenti, comunicando successivamente l’aggiudicazione definitiva.
Con il ricorso, la ricorrente impugna tale provvedimento e i verbali di gara, deducendo tra i motivi dell’impugnazione:
• La violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46 c.1 d.lgs. 163/2006;
• La violazione del principio del buon andamento della P.A. e dell’art. 97 Cost.
Secondo la ricorrente, dunque, la dichiarazione depositata dalla società aggiudicataria non sarebbe rispondente a quanto richiesto dal bando, e in ragione della quale la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. Inoltre, non poteva ricorrersi neppure al “soccorso istruttorio”, in quanto era stata omessa la dichiarazione di impegno e responsabilità all’adempimento dei contratti che prevedevano, non solo la fornitura, ma anche il servizio di “service” di lunga durata.
La controinteressata, costituitasi in giudizio, propone ricorso incidentale, adducendo :
• La violazione di una parte del bando;
• La violazione del principio della par condicio;
• La violazione e/o falsa applicazione dell’art.46 c. 1 d.lgs. 163/2006.
La Camera di Consiglio ritiene il primo motivo del ricorso infondato, in quanto la dichiarazione resa dalla casa costruttrice soddisfa il requisito previsto dal bando di gara. Qualora vi fossero stati dubbi o incertezze circa l’interpretazione della dichiarazione, la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere i necessari chiarimenti e non avrebbe potuto disporre l’esclusione dell’offerente non trattandosi di dichiarazione mancante, ciò in applicazione dell’art.46 c.1 d.lgs. 163/2006.
Per quanto concerne, invece, il secondo motivo di impugnazione si ritiene applicabile l’art.38 del citato decreto, e con riferimento alla dichiarazione attestante l’insussistenza di causa ostative dei soggetti cessati, si ritiene che costituisca un surplus di quanto già dichiarato e quindi non può considerarsi un elemento essenziale della dichiarazione.
Per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso, la stazione appaltante ha correttamente confrontato le offerte dei vari concorrenti nel loro valore complessivo, comprensivo anche dei costi per il personale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sulla base dell’ art.46 c.1ter,secondo il quale “Le disposizioni di cui all’art. 38 c.2bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.
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