I danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa

Il Tar Palermo, con sentenza n. 1647 del 2023, dispone che per quanto concerne la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa.

In particolare, infatti, il Collegio ricorda come la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richieda la prova dell’elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio.

La società ricorrente ha chiesto la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno cagionato dalla illegittima aggiudicazione dell’appalto in favore di raggruppamento controinteressato, quantificandolo in € 54.368,25, per mancato utile, ed € 38.288,29, a titolo di perdita di chances.

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