Il termine per giustificare l’offerta anomala è perentorio

Dalla sentenza del TAR di Palermo 683/2014 emerge chiaramente che il termine per dare la giustificazione all’offerta anomala è perentorio.

Nel caso di specie il Collegio giudicante ritiene, infatti, di dover rigettare il ricorso posto in essere dalla ricorrente, rifacendosi all’orientamento della giurisprudenza dominante e che si era ormai affermato fin dal 2001, anno in cui il Consiglio di Stato si era espresso a tal riguardo. Il tribunale, infatti, fa notare che il massimo organo di giustizia amministrativa richiede che ” il termine nel quale il concorrente ad una gara per pubblici appalti deve dare documentata giustificazione della congruità della propria offerta sospettata di anomalia, è da considerare perentorio”.

Nel caso di specie, però, se comunque la ditta ha bisogno di un tempo necessario alla produzione della documentazione idonea a dimostrare i dati della propria offerta, tutto ciò va fatto entro un termine perentorio e a nulla serve dimostrare la differenza fra mancata e tardiva presentazione. In particolare, infatti, la ditta aveva presentato la richiesta con un solo giorno di ritardo vedendosi così rigettato il ricorso per quanto sopradetto.

Va talaltro detto che, sebbene ci sia una dottrina minoritaria, rifacente alle sentenze  del tar di Catania 307/2001 e 793/2001 tale orientamento non  può offrire nessun precedente alla richiesta della ricorrente. In quel caso, infatti, se è vero che c’è stato un ritardo nella presentazione, ciò era ascrivibile a un “factum principis” (ritardo dovuto alla P.A) e quindi non era possibile riscontrare nessuna responsabiltà per la ditta vincitrice di tale graduatoria.

 

Di seguito la sentenza

N. 00683/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01500/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2002, proposto da:
Anzalone Luigi & C. S.r.l. – Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Ginevra, con domicilio eletto presso Marcello Vegna in Palermo, via Arimondi 48;

contro

Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cannata, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR sita in Palermo, via Butera, 6;

per l’annullamento

-della determina dirigenziale n.10027 del 5/3/2002, oltre alla esclusione dell’impresa dalla gara relativa ai “lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità dei plessi delle scuole elementari” ha altresì disposto l’incameramento della polizza fidejussora;

-della determina dirigenziale n.2628 del 18/01/2002 con cui il Comune ha comunicato che procederà alla segnalazione dell’accaduto all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;

-della determina dirigenziale n. 12617 del 19/03/2002 con cui è stata effettuata la predetta segnalazione;

-di ogni ulteriore provvedimento connesso e conseguente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Caltanissetta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato il 04/04/2002 e depositato il 17/04/2002, parte ricorrente si duole in primis della legittimità del provvedimento con cui la stazione appaltante, il Comune di Caltanissetta, ha disposto l’incameramento della cauzione (oltre che l’esclusione dalla gara, in parte qua non oggetto di contestazione) per la tardiva presentazione dei documenti giustificativi richiesti per l’accertamento di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla medesima procedura pubblica. Osserva parte ricorrente, così delimitando il thema decidensum unicamente alla dedotta questione relativa all’incameramento della cauzione e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza, che il ritardo di un solo giorno nella presentazione dei documenti richiesti è stato comunque antecedente alla seduta della stazione appaltante del 21. con un unico profilo di doglianza, riconducibile alla violazione di legge ed eccesso di potere, invero ritiene che il solo ritardo, e non anche la mancata presentazione dei documenti, dovrebbe determinare al limite la sola esclusione dalla gara e non anche, in base ad una interpretazione letterale della norma applicata (art. 10 L.109/1994), l’irrogazione della “sanzione” dell’incameramento della cauzione.

Il sede cautelare la domanda di sospensione è stata accolta con ordinanza n. 729 del 15.5.2002 esclusivamente sotto il dedotto profilo del danno.

Il Comune di Caltanissetta, costituito in giudizio, con memoria del 29/07/2002 , dopo aver eccepito la parziale tardività del mezzo in relazione alla determina Dirigenziale n.2628 del 18/01/2002, ha comunque chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.

Fissata la presente pubblica udienza di discussione, nessuna delle parti ha fatto pervenire memorie conclusive: quindi, in presenza dei difensori, come da verbale, alla udienza di trattazione il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono potendosi così prescindere dalla questione in rito eccepita dal Comune di Caltanissetta sulla parziale tardività del mezzo..

Delimitato, come sopra già rappresentato, il thema decidenum, la questione di diritto posta alla base della presente decisione attiene alla natura del termine assegnato, ai sensi di legge, dalla stazione appaltante alle Imprese partecipanti per la presentazione da parte di queste ultime dei documenti giustificativi di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione all’appalto.

Ad avviso di parte ricorrente, che non disconosce di aver presentato con ritardo la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, il termine non avrebbe natura perentoria e comunque, atteso che in specie il ritardo di un solo giorno sarebbe comunque ininfluente (siccome la Commissione si è riunita per prendere visione dei documento successivamente al deposito tardivo), oltre alla (non contestata) esclusione dalla gara il Comune di Caltanissetta non avrebbe dovuto procedere all’incameramento della cauzione e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza.

La tesi non convince.

Come dedotto dal Comune di Caltanissetta, la giurisprudenza amministrativa qui condivisa, e dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, ha da tempo affermato che “Il termine nel quale il concorrente ad una gara per pubblici appalti deve dare documentata giustificazione della congruità della propria offerta sospettata di anomalia, è da considerare perentorio” (C.d.S., sez. VI

18 maggio 2001, n. 2780).

Ne discende che non può aderirsi alla diversa tesi dell’impresa ricorrente volta ad affermare una differenza, sul piano normativo e sui consequenziali effetti, tra mancata presentazione e tardiva presentazione. Invero, considerata la necessità di garantire alla stazione appaltante di valutare tramite i documenti richiesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, la tardiva e quindi inammissibile produzione documentale (ancorché pervenuta con un solo giorno di ritardi e prima della riapertura delle operazioni della commissione di gara) comunque comporta sia l’esclusione dalla gara, sia il conseguente incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza.

A differenti considerazioni non induce per altro la giurisprudenza, minoritaria, invocata dal ricorrente (cfr. T.A.R: Catania, 307/2001) e non conducente altresì l’ulteriore precedente richiamato dalla Impresa Anzalone a sostegno della propria difesa (T.A.R. Palermo, Sez. II 793/2001) siccome in quella fattispecie l’impedimento al puntuale deposito della documentazione era ascrivibile a factum pricipis (ritardo che infatti è stato riconosciuto imputabile ad una Amministrazione che non aveva rilasciato in tempo utile il certificato di regolare esecuzione dei lavori).

In conclusione il ricorso va respinto in quanto infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

17/03/2014

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