L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 27 maggio 2021 ha enucleato importanti principi di diritto in ordine al rapporto tra il concordato preventivo con continuità aziendale in bianco o con riserva e i contratti pubblici, con specifico riferimento alla fase di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o della concessione.
In particolare, l’ Alto Consesso – mettendo in rilievo la finalità “protettiva” dell’istituto – ha statuito che la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161 comma 6 della legge fallimentare, non è causa di esclusione automatica dalla gara pubblica per perdita dei requisiti generali.
Difatti, è rimessa al giudice fallimentare, in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, la valutazione della compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento, in funzione della continuità aziendale.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha precisato che la partecipazione alle gare pubbliche, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, è un atto che deve essere comunque autorizzato dal Tribunale e che l’autorizzazione che deve pervenire dal Giudice entro l’aggiudicazione.
Infine, l’ Adunanza Plenaria ha chiarito che la modifica soggettiva nel R.T.I., a seguito della presentazione di domanda di concordato in bianco o con riserva da parte del mandante , è consentita, ai sensi del comma 19 ter dell’art. 48 del codice dei contratti, solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del soggetto che non sia stato autorizzato dal Tribunale a partecipare alla gara, senza che sia consentita, quindi, l’aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento.
Commento a sentenza edito dall’avv. Delia Serena Picone
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