La revoca dell’aggiudicazione provvisoria del project financing non comporta alcuna responsabilità precontrattuale in capo all’amministrazione procedente se adeguatamente motivata

Il Tar Puglia, specificatamente di Bari, con sentenza n. 1496 del 2018, dichiarano il ricorso inammissibile e nel merito infondato in quanto l’aggiudicazione provvisoria nel project financing non è l’atto conclusivo del procedimento, pertanto non è prospettabile alcun affidamento giuridicamente tutelabile del destinatario in caso di revoca disposta e motivata dalla amministrazione.

Inoltre, i giudici ritengono infondata qualsiasi pretesa risarcitoria o indennitaria, non essendo in alcun modo ammissibile che la mera proposizione di una idea di finanza di progetto da parte di un operatore privato si trasformi in uno strumento di potenziale lucro indiretto per le imprese proponenti, in particolare a titolo di ritenuta responsabilità precontrattuale.

Il Collegio, sottolinea, inoltre che la presentazione di un intervento di finanza di progetto ad un Ente pubblico comporta un livello di rischiosità imprenditoriale più elevato della media della usuale attività di impresa.

Specifica anche che il progetto si sostanzia in una iniziativa economica di tratto spiccatamente privatistico volta alla configurazione di un peculiare assetto del pubblico interesse economico in uno specifico settore, ideato e pianificato da parte dell’impresa privata fattasi autonomamente avanti con un apposito progetto in materia.

Pertanto, l’avvenuta revoca dello stesso non è può essere annullata dal Tar né può generare una sorta di responsabilità precontrattuale tale da giustificare la pretesa risarcitoria dei ricorrenti.

Nel merito della motivazione, infatti, il Collegio ritiene che nel caso di specie non si verifica alcun deficit motivazionale in quanto le ragioni di pubblico interesse che imponevano la revoca degli atti di project financing in esame, anche a mezzo di una puntuale valutazione dei costi, sono state validamente documentate e pubblicate.

Per completezza espositiva è opportuno chiarire che comunque il ricorso era stato dichiarato inammissibile dai giudici in quanto viziato sotto due diversi profili.

Innanzitutto, i giudici ritengono tardiva l’impugnazione della delibera del Consiglio comunale. Difatti, si legge che “la volontà amministrativa di revocare gli atti relativi alla iniziativa di finanza di progetto di cui al caso di specie, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria della stessa, è stata univocamente e definitivamente cristallizzata nella suddetta delibera”. Pertanto, la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale provvedimento per farne valere eventuali vizi.

Inoltre è carente sotto il profilo dell’interesse ad agire.

In particolare, infatti, l’interesse ad agire – sancito dall’art. 100 c.p.c. – è scolpito nella sua tradizionale definizione di «bisogno di tutela giurisdizionale», nel senso che il ricorso al Giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo per cui si chiede tutela in giudizio. Nel processo amministrativo, pertanto, l’interesse a ricorrere comporta la necessaria allegazione di una lesione concreta ed attuale alla sfera giuridica di chi agisce in giudizio e l’utilità positiva che il medesimo potrebbe ragionevolmente ritrarre dall’annullamento del provvedimento impugnato.

Pertanto, se l’annullamento richiesto non è in grado di arrecare alcun vantaggio sostanziale al ricorrente, la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile (Cons. St., Sez. V, n. 2439/2014).

Clicca qui per il testo integrale della sentenza del Tar Puglia, Bari, n. 1496/2018.

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