L’acquisizione documentale ex art. 76 d.lgs n. 50/2016 consente il superamento del termine impugnatorio di cui all’art. 120 c.p.a.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, di Roma, con la sentenza n. 9741 del 13 settembre 2021, si è pronunciato in merito al superamento del termine impugnatorio di cui l’art.120 c.p.a, in caso di acquisizione documentale ex art .76 d.lgs. n. 50\2016.

Nello specifico, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.12\2020, anche l’acquisizione documentale richiesta in forza all’art 76 d.lgs. n . 50\2016 e nei termini di cui all’art 5 del d.P.R. n.184 del 2006, costituisce valido motivo per superare il termine di proposizione del ricorso indicato dall’art.120 c.p.a; termine che decorre dall’effettiva comunicazione degli atti richiesti.

Tutto quanto detto, risulta essere conforme e lineare alla funzione espressa dalla Plenaria, ossia evitare la proposizione di ricorsi al “buio” che potrebbero, in vista dei documenti acquisiti, rivelarsi non proponibili.

In conclusione, il TAR ha affermato che in materia di procedure di gare d’appalto, la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” del termine per impugnare quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Commento a sentenza edito dalla tirocinante Noemi Mistretta

foto estratta dal sito.

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