Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1000 del 3 febbraio 2021, si è pronunciato con riferimento all’ipotesi di omessa dichiarazione di precedente esclusione per dichiarazioni non veritiere, denegando che tale omissione configuri un’ipotesi di illecito professionale ai sensi dell’articolo 80 del Codice degli appalti.
Ed invero, laddove l’esclusione sia intervenuta, ad esempio per mancata fornitura del materiale indicato nell’offerta, in fase successiva all’aggiudicazione ma antecedente all’esecuzione, si rientrerebbe in un’ipotesi di mera esclusione dalla gara, sebbene questa sia solita intervenire in un momento antecedente l’assegnazione definitiva.
L’irrilevanza della previa esclusione ai fini della configurazione dell’illecito professionale ex art. 80 del codice degli appalti trova sostegno alla luce di un ulteriore principio: la causa di esclusione dell’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione si riferisce – e si conclude – all’interno della procedura di gara in cui è maturata.
Ne consegue che, con l’eccezione di ipotesi in cui siano intervenuti provvedimenti sanzionatori spettanti all’ANAC per dolo o colpa grave nel mendacio, il partecipante ad una gara di appalto non è tenuto a dichiarare le esclusioni comminate nei suoi confronti in precedenti gare per aver dichiarato circostanze non veritiere.
Commento a sentenza edito dalla dott.ssa Claudia Fasciano
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