Non tutte le informazioni false o fuorvianti sono causa automatica di esclusione

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2708/2021, dispone che l’omissione dichiarativa di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, al pari delle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, costituiscono fattispecie in cui non opera l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui all’aart. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Sussiste “omessa dichiarazione” quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale, qualificabile come “grave errore professionale”; vi è “dichiarazione reticente” allorchè le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per potere compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; mentre la “falsa dichiarazione” consiste in una immutatio veri che ricorre allorchè l’operatore rappresenti una circostanza di fatto diversa dal vero.

Foto estratta dal sito.

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò