Illegittimo il silenzio del MIUR in ordine all’omologazione dell’abilitazione ottenuta in Spagna.
Oggi è possibile fare il punto della situazione circa il riconoscimento da parte del MIUR delle abilitazioni ottenute dai docenti che hanno conseguito, in conformità alla normativa comunitaria 35/2006, il Master en Formación del profesorado richiesto ai fini dell’esercizio della professione di “Docente di Scuola Secondaria di primo e secondo grado”.
Sebbene negli ultimi anni il numero delle richieste di riconoscimento sia notevolmente aumentato -e con esso di riflesso i tempi delle relative istruttorie – giova rammentare una crescente apertura del Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, sempre più sensibile e vicina alle richieste dei docenti.
Ed invero la giurisprudenza più recente è unanime nel sostenere l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione posto che la Direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 206/2007 all’art. 16, 6co, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di tre mesi o al massimo quattro in caso di integrazione istruttoria
Talchè il Tar Lazio obbliga il MIUR a provvedere in modo espresso alle istanze presentate ai sensi della direttiva 2013/55/CE volte al riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea.
Di pari grado il giudice amministrativo ha evidenziato l’illegittimità della richiesta da parte del MIUR di integrazioni documentali e/o della produzione del certificato “Acreditatiòn” ordinando al Ministero dell’istruzione di riesaminare le istanze di riconoscimento.
(TAR Lazio Roma, Sez. III bis
N. 07205/2020; LAZIO ROMA, Sez. III bis,
N. 06626/2020; LAZIO ROMA, Sez. III bis, N. 06625/2020; TAR LAZIO ROMA, Sez. III bis, N.
05611/2020).
Ebbene di fronte a ritardi o provvedimenti iniqui, che rappresentano sempre un danno grave economico per i docenti, l’unico modo per tutelarsi è agire in via giudiziaria, attraverso l’ausilio di un professionista competente.