Oneri di sicurezza aziendali: questione infinita

Con sentenza non definitiva n. 1116/2016 la Sezione V del Consiglio di Stato ha rimesso nuovamente all’Adunanza Plenaria la questione relativa all’integrabilità degli oneri di sicurezza interni  nel caso per omessa indicazione nell’offerta economica.

Ed infatti, con le decisioni n. 3 e 9 del 2015 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si era già pronunciata sul tema, stabilendo dapprima  che va disposta l’esclusione della concorrente nel caso di omessa indicazione nell’offerta economica degli oneri di sicurezza da rischio specifico, anche se non espressamente previsto dalla lex specialis. Con la seconda decisione, si è altresì precisato, che la mancanza di tale elemento non poteva essere superato con il ricorso al nuovo istituto del soccorso istruttorio.

Tuttavia, le decisioni plenaria non hanno uniformato la giurisprudenza, tant’è che all’indomani della decisione n. 9/2015, il Tar Piemonte con ordinanza del 16.12.2015 n. 1745 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione dell’obbligatorietà dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali anche se non espressamente richiesto dal bando, in particolare chiedendo se la normativa italiana così come interpretate dalle Adunanze plenarie n. 3 e 9 del 2015 sia in contrasto con i principi comunitari.

Ebbene, inattesa della pronuncia della Corte di Giustizia, anche la V sezione del Consiglio di Stato nutre dubbi circa la compatibilità della delineata disciplina con i principi comunitari.

Il Collegio non può fare a meno di rilevare il possibile contrasto con la normativa dell’Unione Europea della normativa nazionale, ed in particolare, degli artt. 46 comma 1-bis, 86, comma 3-bis e 87, comma 4, d.lgs. 163/2006, se interpretati nel senso che, pur in assenza di specifica indicazione nella lex specialis dell’obbligo di indicare i costi della sicurezza e della predisposizione da parte della stazione appaltante di moduli, sia pure non obbligatori, per la formulazione dell’offerta, nei quali non sia previsto un campo nel quale indicare i costi de quibus, l’offerta che ne sia priva debba essere esclusa dalla stazione appaltante.

Pertanto la Sezione sollecita l’intervento dell’Adunanza Plenaria, affinché quest’ultima possa rivedere il proprio orientamento o interrogare sul punto la Corte di Giustizia. Infatti, il principio di diritto enunciato con la sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 9/2015, potrebbe risultare in contrasto con i principi euro-unitari.

In particolare chiedendo se il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2015, è rispettoso dei principi euro-unitari, di matrice giurisprudenziale, della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché dei principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.

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