Principio di equivalenza delle forniture e discrezionalità tecnica della P.A.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1863/2021 ha  disposto che, in virtù del principio dell’equivalenza, in materia di appalti di forniture, è prevista la possibilità di ammettere, a seguito della valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dalla lex specialis.

In particolare, il giudizio di equivalenza funzionale è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione e può essere effettuato anche  in modo implicito nel caso in cui dalla documentazione tecnica si possa desumere “la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis”; la conseguente scelta tecnico – discrezionale  potrà essere inficiata, quindi, soltanto ove se ne dimostri l’erroneità.

In conclusione, la difformità dell’offerta rispetto ai requisiti previsti dal capitolato di gara, è idonea a giustificare, di per se, l’esclusione dalla selezione ma solo nel caso in cui le specifiche tecniche indicate nella lex specialis “…consentano di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto” e “..di fissare in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie ed indefettibili.”.

Commento a sentenza edito dall’avv. Delia Serena Picone

foto estratta dal sito

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò