Il Tar del Lazio con sentenza n. 11242 del 2022 dispone che spetta allo Stato la determinazione e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, lett. m) della Costituzione.
Di conseguenza, non violano il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione le disposizioni contenute in un decreto ministeriale (che disciplina le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate) anche se hanno ricadute in termini di organizzazione sulla gestione del servizio affidato alla Regione.
Tali disposizioni, infatti, sono poste primariamente a tutela della salute del paziente in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, tramite un uso appropriato delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale.
Dette disposizioni non ledono la competenza legislativa regionale in quanto la loro finalità – indirizzata a garantire la sicurezza delle cure e del paziente – inevitabilmente coinvolge profili organizzativi necessari ad assicurarne l’effettivo perseguimento a livello amministrativo.