Il TAR per la Campania con la sentenza n. 4611.2017, accogliendo il ricorso del concorrente escluso, ha avallato quella consolidata giurisprudenza secondo la quale la mancata indicazione da parte del concorrente ad una gara d’appalto degli oneri di sicurezza interni alla propria offerta, non consente l’esclusione automatica di quest’ultima, senza il previo soccorso istruttorio, tutte le volte in cui non sussiste incertezza sulla congruità dell’offerta stessa, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza degli oneri, ed il bando non preveda espressamente la sanzione dell’esclusione per il caso dell’omessa precisazione dei suddetti costi.
A diversamente ritenere, infatti, si determinerebbe, per il tramite dell’esclusione, una conseguenza manifestamente sproporzionata rispetto alla ratio di tutela della previsione di cui all’art. 83 comma 9 d.lgs. n. 50.2016 che esclude l’esperibilità del soccorso istruttorio nei casi di irregolarità afferente all’offerta economica. Tale norma si propone di assicurare, tramite l’esternalizzazione della percentuale dei costi interni, la vincolatività di essi per l’operatore economico ed al contempo la possibilità di valutarne la congruenza prima dell’aggiudicazione dell’appalto.
La radicale non sanabilità della irregolarità formale dell’offerta pure in assenza di contestazioni circa la sua congruità effettiva comporterebbe, secondo il Collegio, l’introduzione di meri formalismi nel procedimento di gara del tutto inidonei ad assicurare la verifica della sussistenza di effettive ricadute concrete sullo svolgimento del confronto concorrenziale, sulla par condicio dei concorrenti, nonché sulla effettività e regolarità del giudizio circa la migliore offerta cui aggiudicare l’incanto.
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Il TAR Milano con sentenza n. 2520/2024 dispone che nel caso in cui la Stazione appaltante, in violazione del disposto di cui all’art. 36, commi