Sul certificato di agibilità, date le modifiche apportate dal “decreto SCIA 2”

Il d.lgs. n. 222/2016, noto come “Decreto SCIA 2” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 Novembre 2016 n. 277, apportando modifiche significative al Testo Unico dell’Edilizia ha rinnovato la disciplina in tema di certificato di agibilità.

Fu con il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, entrato in vigore il 30.6.2003- che si delineò il concetto di agibilità in virtù delle norme contenute nel Titolo III, agli artt. 24-26. Il certificato di agibilità fu cosi identificato, sostanzialmente, come un documento che non riveste una funzione urbanistica d’interesse generale, quale quella di attestare la regolarità urbanistica del bene, bensì  posto a presidio dell’interesse particolare del compratore, attestando la capacità del bene di assolvere alla funzione economico-sociale cui è destinato l’immobile, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.

Ebbene, la precedente regolamentazione imponeva che -in seguito alla presentazione della documentazione necessaria (impiantistica, strutturale e catastale)- spettasse al Comune pronunciarsi sull’agibilità dell’immobile attraverso il rilascio di un attestato comprovante «sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati» (art. 24, 1° comma) nonché la conformità dell’immobile al progetto presentato.

Conseguentemente alle novità introdotte dalla legge, sarà direttamente il professionista abilitato ad autodichiarare l’agibilità, la sussistenza delle condizioni infra descritte e la conformità attraverso un modulo standard per tutti i Comuni. La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori pena una sanzione amministrativa tra 77 e 464 euro.

La sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata per l’agibilità snellendo l’attività dei Comuni si colloca, pertanto, perfettamente nell’ottica di ottimizzazione e semplificazione  delle procedure burocratiche voluta dal d.lgs. n. 222/2016.

E’ bene, comunque, precisare come la nuova previsione normativa lasci invariate le tipologie di intervento per cui è richiesta l’agibilità ossia le nuove costruzioni, gli interventi di ricostruzione o sopraelevazione, quelli su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all’edificio o agli impianti presenti  .

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