Sul diritto di accesso “difensivo” del subappaltatore

Il Tar Lombardia, di Milano, con la sentenza n.1972/2021, ha definito l’ampiezza del c.d. diritto di accesso “difensivo” nel caso in cui ad esercitarlo sia una società subappaltata.

In particolare, il Collegio, per ciò che concerne l’istituto suddetto, ritiene che abbia natura preminente atteso che, per espressa previsione normativa, l’interesse con esso perseguito, prevale anche su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, su quello alla riservatezza dei terzi.

La motivazioni proposte dal Tar della Lombardia, fanno essenzialmente riferimento alla nozione normativa di “documento amministrativo” definita in passato da una pronuncia dell’Ad. Pl. (Ad. Plen. n. 19/2020), nella quale si stabiliva che tale documento avrebbe potuto essere ogni documento, detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato (purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse).

Pertanto, considerato che nel caso di specie il documento del quale si demandava l’accesso è stato ritenuto necessario al fine di comprovare l’esecuzione delle suddette opere e procedere ad analitica quantificazione delle stesse, il diritto di accesso va riconosciuto.

Commento a sentenza edito dal dott. Gabriele Barone

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