Sulla disposizione in concreto degli effetti derivanti dalla dichiarazione di inefficacia del contratto

Il TAR del Lazio, nella sentenza n. 1737 del 2021, ha disposto in merito alla possibilità di annullamento del provvedimento di aggiudicazione e in ordine gli effetti della dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto in conseguenza all’annullamento di aggiudicazione.

L’ipotesi giudiziaria trova fondamento giuridico nella giurisprudenza del TAR del Lazio nella sentenza 14851/2019, in maniera conforme all’Adunanza Plenaria nella sentenza 13/2017.

Contestualmente si può evincere che la sentenza di annullamento può essere decisa dal giudice amministrativo, in riferimento all’assetto di interessi che va a determinare dopo gli effetti costituitivi della sentenza d’inefficacia, come si evince degli artt. 121 e 122 c.p.a.

Tale possibilità va coordinata all’art. 34 del c.p.a che consente di adottare misure, atte a tutelare le situazioni dedotte in giudizio.

Tale possibilità sarebbe disciplinata dall’art. 122 c.p.a., in forza del quale la regolazione della decorrenza dell’inefficacia può essere decisa dal giudice con effetti costitutivi dell’assetto di interessi, ulteriori e non meramente dipendenti dall’annullamento. A questo proposito, il Collegio ha inoltre precisato che il richiamato art. 122 a stretto rigore demanderebbe al giudice la regolazione degli effetti dell’inefficacia del contratto, salvo che dall’annullamento dell’aggiudicazione derivi la ripetizione della gara. Tuttavia, il TAR ha puntualizzato che tale disposizione dev’essere «coordinata con l’art. 34 del c.p.a. che consente di adottare le misure necessarie a tutelare le situazioni giuridiche dedotte in giudizio e che, attesa la sua valenza generale ed atipica, non c’è ragione di escludere dal rito appalti, risolvendosi essa in uno strumento di effettività di tutela che si affianca armonicamente alla statuizione prevista dall’art. 122 (e che, a ben vedere, ne integra una ipotesi applicativa tipica) la cui natura costitutiva ne risulta così ampliata».

In ragione di ciò, il Collegio ha concluso che, ammessa la possibilità per il giudice amministrativo di modulare l’efficacia delle proprie sentenze, nella materia dei contratti pubblici tale facoltà includa, ai sensi dell’art. 34, lett. e) del c.p.a. «anche quella di disporre opportunamente circa la sorte del contratto, coordinandone l’inefficacia con l’obbligo di ripetizione del procedimento di gara (in tutti quei casi nei quali il giudizio non si concluda con una pronuncia di aggiudicazione o di subentro del ricorrente vittorioso), quando gli interessi dedotti in giudizio (come accade nel caso di specie), lo richiedano.

Commento a sentenza redatto dalla tirocinante Giuditta Buhagiar

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