Sulla necessarietà della motivazione ai fini dell’affidamento in house

La III Sezione del TAR Milano, con la sentenza n. 1781/2016, ribadisce  il principio secondo cui  è da ritenersi illegittima la scelta discrezionale di un affidamento diretto alla società in house basata su determinazioni aprioristiche e che non forniscono alcuna specifica motivazione.

Nel caso di specie, i Giudici lombardi annullano i provvedimenti con cui la Provincia di Varese e l’Ufficio dell’Ato affidavano a una società in house il servizio idrico integrato.

L’annullamento dei provvedimenti viene disposto sulla base di una mancata valutazione di tipo concreto, controllabile ed intellegibile sui profili di convenienza della gestione in house. In altri termini, nella relazione relativa all’affidamento in house si dà per scontata la scelta circa la forma di gestione del servizio senza che vengano illustrati gli elementi concreti su cui si fonda.

Precisano i Giudici lombardi che, la relazione di cui all’ art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, è finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell’affidataria una società in house, quanto il processo d’individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Tale disciplina, sottolinea la sentenza in esame,  trova “conferma” nell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, cd. Nuovo Codice degli appalti.

L’articolo sopra citato, al comma 2, dispone che “Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Ciò a testimonianza di una linea di tendenza dell’ordinamento che, pur ammettendo quale forma di gestione dei servizi pubblici l’affidamento diretto alla società in house, richiede la dimostrazione che tale scelta, preferita rispetto a quelle del ricorso al mercato, sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività.

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò