Sulla non tassatività del catalogo dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sul giudizio di affidabilità dell’operatore economico

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5967/2020, ha affermato i seguenti principi, per ciò che concerne l’interpretazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sul giudizio di affidabilità dell’operatore economico.

1. Il giudizio di inaffidabilità è espressione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione, a cui si è voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento sulla sussistenza dell’affidabilità dell’operatore, per mezzo però di un’approfondita analisi degli elementi in possesso!

2. Vige quindi il principio di atipicità, nel senso che «nel catalogo degli illeciti professionali possono rientrare non solo gli addebiti che hanno comportato l’applicazione di penali, ovvero quelli che abbiano dato origine ad una conclusione transattiva del contenzioso avviato dalle parti, ma, anche l’avere reso una falsa dichiarazione in una precedente gara, indipendentemente dal fatto che vi sia stata annotazione da parte dell’ANAC».

3. Vero è che una pregressa falsa dichiarazione «non rileva ex se in una gara successiva come causa di esclusione automatica, ma essa può intaccare i requisiti di integrità e affidabilità nella gara in questione». Ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui l’episodio della falsa dichiarazione non è stato considerato in sé, bensì come sintomatico di una quadro di complessiva inaffidabilità dell’impresa che si proiettava all’attualità, per effetto di risoluzioni contrattuali e di penali, intervenute non già in epoca risalente, bensì nel triennio antecedente.

4. Il comportamento della concorrente, infine, può avere una sua rilevanza se l’operatore «non tenta nemmeno di dimostrare il carattere di lievità degli inadempimenti che gli erano stati contestati ai fini dell’applicazione delle penali, o comunque di descrivere, in concreto, le vicende che avevano alterato i rapporti pregressi, almeno al fine di evidenziarne l’inconferenza a fini estromissivi o il preteso carattere fisiologico». Questo perché un comportamento sostanzialmente reticente  rischia di impedire ex se l’instaurazione di un rapporto fiduciario con la PA.

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