Sulla segretezza dell’offerta economica

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 612/2019,  dispone che il principio di segretezza dell’offerta economica vada interpretato in maniera estensiva, disponendo che vada tutelato non solo dall’effettiva lesione del bene, bensì sia necessario anticipare qualunque pregiudizio.

I giudici di Palazzo Spada, infatti, nella sentenza in commento, espongono come il principio della segretezza dell’offerta economica sia a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.

Da ciò ne discende che, stante la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica,  è necessario apporre una tutela che non copra solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: quindi, già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (Cons. Stato, V, 20 luglio 2016 n. 3287 ed ulteriore giurisprudenza ivi cit. Sez. V, 19 aprile 2013 n. 2214; 11 maggio 2012, n. 2734 e 21 marzo 2011, n. 1734).

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