Sull’esclusione dalla gara di appalto per gravi violazione fiscali – pubblicato il nuovo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il 12 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239, il decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate” . In attuazione dell’articolo 80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del codice degli appalti , il Decreto definisce le CONDIZIONI  di operatività delle “gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale ”, idonee a determinare l’esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Infatti, tra le dichiarazioni che l’operatore economico è tenuto a rendere sull’assenza di cause di esclusione ostative alla partecipazione a gare di appalto pubbliche, il quinto periodo dell’articolo 80, comma 4, Codice Appalti, stabilisce che un operatore puo’ essere escluso  se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

A differenza delle gravi violazioni definitivamente accertate, in caso di accertamento non definitivo, non è prevista alcuna espulsione automatica dell’operatore economico, rimettendosi tale possibilità alla valutazione della stazione appaltante, nonché al ricorrere di alcuni presupposti, tra cui l’accertamento della “gravità” della violazione, la cui definizione  è stata demandata al Decreto in commento.

Ambito di applicazione

L’articolo 2,Decreto, definisce il concetto di “VIOLAZIONE”, come l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di

•          notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

•          notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

•          notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Soglia di gravità

La violazione definita ai sensi dell’articolo 2, Decreto, viene considerata “GRAVE”, quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è PARI O SUPERIORE AL 10  PER CENTO DEL VALORE DELL’APPALTO.

Inoltre, mentre per gli APPALTI SUDDIVISI IN LOTTI, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore concorre, in caso di SUBAPPALTO o di PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O IN CONSORZI, la soglia di gravità deve essere rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, il Decreto specifica che l’importo della violazione NON DEVE ESSERE INFERIORE A 35.000 EURO (cfr. articolo 3, Decreto).

Violazioni non definitivamente accertate

Quanto alla definizione della “non definitività” dell’accertamento, l’articolo 4, Decreto, precisa che la violazione grave, così come delineata dall’articolo 3, è considerata NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATA, pertanto valutabile dalla stazione appaltante ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano DECORSI INUTILMENTE I TERMINI PER ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Il secondo comma del medesimo articolo precisa inoltre che, l’esclusione dalle procedure di appalto non potrà essere disposta nel caso in cui sia intervenuta una PRONUNCIA GIURISDIZONALE FAVOREVOLE   all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero nel caso siano stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Certificato dell’Agenzia delle entrate

In merito all’acquisizione dei dati utili per le valutazioni da parte della stazione appaltante, in attesa dell’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, su richiesta della stessa, l’Agenzia delle entrate dovrà rilasciare apposita certificazione relativamente alle pendenze fiscali, “LE CUI RISULTANZE SONO VALUTABILI AI FINI DELL’ESCLUSIONE DELLOPERATORE ECONOMICO ” (cfr. articolo 5, Decreto).

In buona sostanza , il Decreto ha delimitato il perimetro di applicazione dell’articolo 80, comma 4, Codice Appalti, così impedendo l’effetto escludente degli operatori economici, a seguito di mancati pagamenti – non definitivamente accertati – di importi marginali rispetto al valore dell’appalto.

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