Sull’interpretazione della clausola sociale e gli obblighi in capo all’impresa aggiudicataria

Il Tar Piemonte, con sentenza n. 593/2019 del 16 maggio, dispone che il rispetto della clausola sociale non implica la necessaria assunzione di tutti i dipendenti dell’appaltatore uscente, né di mantenere invariati i livelli retributivi pregressi.

Tale sentenza, pertanto, si innesta nel solco giurisprudenziale ormai consolidato che fa capo alla sentenza del Cons. Stato, sez. III, n. 5444 del 2018 , e ha avuto di recente un’ulteriore conferma da parte del Tar del Lazio, con sentenza n. 3479/2019.

La questione ruota sull’interpretazione della clausola sociale, la quale non può avere alcun effetto automaticamente e rigidamente escludente in quanto deve essere armonizzata e resa compatibile con il contesto dello stesso appalto e con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.  Da ciò ne discende quindi che l’impresa aggiudicataria non è obbligata ad assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata alle medesime condizioni tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria .

Clicca qui per il testo integrale della sentenza del TAR Piemonte n. 593/2019.

Potrebbe interessarti anche

Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)

Tel. (+39) 091 2511213

Fax (+39) 091 8434400

E-mail: info@studiolegaleribaudo.com

P.IVA: 04870410828

Principali attività

Patrocini in Cassazione
Contenziosi tributari
Consulenza Enti Locali
Contenziosi amministrativi
Consulenza urbanistica
Diritto del lavoro
Appalti
Sanità
Legislazione Europea

Privacy

Privacy & Cookies
GDPR
Newsletter

Design & code by Francesco Cimò