Sull’obbligo vaccinale per i sanitari

Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 261/2021, si è pronunciato sulla ragionevolezza dell’obbligo vaccinale imposto ai sanitari in ragione dell’attuazione delle misure di prevenzione sanitarie, volte a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Orbene, la questione affrontata dal Tribunale Amministrativo appare estremamente delicata in virtù della rilevanza concreta che i precetti della  l. n. 76/2021, producono sulla vita dei consociati. Più approfonditamente, i giudici amministrativi hanno dovuto compiere un percorso di discernimento di molteplici norme, nazionali ed internazionali, in ragione dell’importanza degli interessi in gioco, quali ad esempio il diritto alla salute, il diritto alla retribuzione e tutto quel corpus di libertà individuali evidentemente limitate dalla normativa in esame.

Il TAR, ha rigettato tutte le asserite violazioni sollevate in merito all’art.4 del d.l. n. 44/2021, fulcro della materia del contendere, suggerendo “un’interpretazione adeguatrice” dello stesso, ribadendo che anche nell’eventualità in cui, l’articolo in esame, avesse avuto ad oggetto un trattamento sanitario sperimentale, ciò non avrebbe contrastato con la Costituzione, né con tutte quelle norme di fonte sovranazionale che tutelano la dignità umana e il diritto ad esprimere un consenso informato.

Più specificatamente, sul piano costituzionale, il Tribunale Amministrativo  ha supinamente aderito ad una precedente giurisprudenza della Consulta, secondo la quale “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sent.  n. 307 del 1990).

Sul piano Internazionale, anche la Grande Camera (con la sent. Grande Camera 8 aprile 2021, Vavřička and others v. the Czech Republic) ha sancito la compatibilità dell’obbligo vaccinale, con l’art. 8 della Convenzione.

La Corte afferma che l’ingerenza nella vita privata, che l’obbligo vaccinale sicuramente realizza, può giustificarsi ove persegua un obiettivo legittimo (Legitimate aim) ai sensi della Convenzione, senz’altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità (par. 272), tutto ciò purchè venga rispettato il principio di proporzionalità.

Infine, i giudici amministrativi, si sono pronunciati sulla correttezza della sanzione prevista  ex art.4, comma 8, d.l. n. 44/2021, della sospensione dell’esercizio della professione e la conseguente impossibilità di ottenere un reddito.

Il TAR ha limpidamente stabilito che, al bilanciamento di interessi sotteso alla misura, si ritiene che la primaria rilevanza del bene giuridico protetto, cioè la salute collettiva, giustifichi la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all’obbligo vaccinale: ogni libertà individuale trova infatti un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene (art. 2 della Cost.).

Dal punto di vista della proporzionalità,  il Collegio evidenzia che l’art. 4 del d.l. n.44/2021 prevede comunque un meccanismo di esenzione dall’obbligo vaccinale, per i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, e che la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosi “fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Commento a sentenza edito dal dott. Gabriele Barone

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