Sull’unitarietà della procedura di gara divisa in più lotti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8749 del 2021, dispone che,  a gara suddivisa in più lotti non costituisce un’unica procedura di gara, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti.

Pertanto, assodato che la gara suddivisa in lotti debba considerarsi una gara plurima, da ciò discende che non può trovare applicazione, nel caso in oggetto, la regola dell’estensione del giudicato “esterno”, ossia maturato non nell’ambito della medesima vicenda processuale, ma in altro e distinto giudizio.

Il Collegio ricorda come il giudicato esterno presuppone una perfetta coincidenza del petitum, della causa petendi e delle parti che dal quel giudicato restano vincolate (Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2021, n. 5238; Cons. St., Sez., V, 1° ottobre 2018, n. 5605), circostanza che non ricorre nel caso di specie, ove si è al cospetto di gare distinte, che hanno visto concorrere operatori economici diversi.

Quindi, in presenza una gara suddivisa in lotti  si deve escludere che sia configurabile tale inscindibilità degli effetti del giudicato formatosi in relazione all’aggiudicazione di un lotto nei confronti delle aggiudicazioni degli altri lotti.

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