Tar Palermo – Gestione del servizio idrico integrato: carenza di legittimazione ad agire dei privati cittadini

Il Tar di Palermo, con sentenza n. 3338/2022, dispone che la carenza di legittimazione a ricorrere dei cittadini residenti avverso la deliberazione dell’amministrazione comunale sulla gestione del servizio idrico integrato.

In particolare, secondo il Collegio, la posizione giuridica dei ricorrenti non è connotata da uno specifico interesse qualificato e differenziato rispetto a quella di altri cittadini residenti nel medesimo Comune.

Infatti, in mancanza di specifiche e dirette conseguenze nella propria sfera giuridica, la salvaguardia del servizio idrico integrato rappresenta un interesse di mero fatto alla migliore gestione del servizio pubblico, la cui cura è demandata esclusivamente ai soggetti pubblici che dei cittadini sono enti esponenziali.

Del resto, nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare, come per il giudizio elettorale, non è consentito adire il relativo giudice solo per  conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, la quale deve tradursi anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, il quale, a sua volta, deve trovarsi in una situazione differenziata rispetto a quella di altri cittadini residenti nel medesimo Comune.

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