I provvedimenti concessori devono indicare i dati economici

Il Consiglio di Stato con sentenza n 865/2014 ribadisce come i provvedimenti concessori, in base alla legge 6 novembre del 2012, n.190, e da ultimo il D.Lgs 14 marzo 2013, debbano essere sia passibili di accesso civico ma soprattutto indicativi dei dati economici, considerato lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle amministrazioni.
Non si tratta, però, in tal caso né di abuso di potere né di abuso di posizione dominante poiché appare, secondo la pronuncia della massima giurisdizione amministrativa, evidente che “trattasi di questioni che non competono e non devono essere vagliate dall’amministrazione che ha formato o che detiene gli atti, la quale deve limitarsi alla verifica della giuridica rilevanza dell’interesse ostensivo in disparte quanto sopradetto in relazione alla dimensione civica ormai assunta dall’interesse, quando questo abbia ad oggetto “concessioni”.

Di seguito la sentenza

N. 00865/2014REG.PROV.COLL.
N. 06346/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6346 del 2013, proposto da:
Auta Marocchi Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Alberto Quaglia, Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;
contro
Industrie Rebora Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Gatto, Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento 76, Sc. 7, Int. 8;
Autorità Portuale di Genova, non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE I n. 00852/2013, resa tra le parti, concernente diniego accesso ai documenti relativi ai rapporti di concessione di aree portuali
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Industrie Rebora Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Quaglia e Naccarato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La società Auta Marocchi, operante da tempo nel settore dei trasporti container, anche a Genova, ove tuttavia non ha mai ottenuto, nonostante le numerose richieste, la concessione di alcuno spazio per l’attività operativa in ambito portuale, instava per l’accesso agli atti relativi a tutte le concessioni di spazi ad uso deposito invece rilasciate in favore delle società facenti parte del gruppo Spinelli, diretto concorrente, e ciò al dichiarato fine di verificare la sussistenza di una posizione dominante e del suo eventuale abuso, in ambito portuale.
L’autorità portuale di Genova rispondeva all’istanza, presentata il 5 giugno 2012, confermando l’esistenza di concessioni in favore delle dette società ed indicandone gli estremi, ma non i dati economici. La società Auta Marocchi presentava allora una seconda domanda di accesso in data 6.11.2012 con la quale richiedeva le condizioni economiche praticate a fronte delle concessioni rilasciate, dato asseritamente rilevante per valutare l’abuso della posizione dominante nei confronti delle imprese, quali quella istante, costrette invece a procurarsi spazi facendo ricorso al libero mercato.
In relazione a tale seconda istanza decorrevano trenta giorni senza alcun riscontro, sicchè ritenuto formatosi il silenzio diniego, l’ Auta Marocchi ricorreva al TAR Liguria.
– Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile. Riteneva in particolare l’istanza di accesso del 6.11.2012, meramente reiterativa di quella presentata in data 5.6.2012, in assenza di fatti sopravvenuti od elementi di novità (l’unico fatto nuovo sarebbe rappresentato dal diniego di accesso alle condizioni economiche di ciascun affidamento, nel frattempo manifestato dall’Autorità Portuale con la nota 6.9.2012, prot. 20631, non tempestivamente impugnato).
– Propone ora appello la società Auta Marocchi: si tratterebbe della tutela di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo; anche a voler ammettere l’applicazione tout court della disciplina dell’azione di annullamento, la nuova domanda non potrebbe considerasi identica alla precedente, in quanto contenente specificazioni fatte proprio in forza dei dati relativi ai rapporti concessori in corso, forniti nella prima risposta.
– L’Autorità portuale non si è costituita in giudizio. Si è invece costituita la società controinteressata, Industrie Rebora Srl. Quest’ultima sottolinea, in particolare, che la precisa indicazione degli estremi degli atti concessori in favore di società facenti capo al Gruppo Spinelli, contenuti nella prima parziale risposta dell’Autorità, non potesse considerarsi un elemento di novità tale da far ritenere ammissibile una domanda già parzialmente respinta in ragione della sua genericità e del difetto di interesse giuridicamente rilevante. Piuttosto, il parziale rigetto dell’istanza (in quanto generica) avrebbe, come correttamente statuito dal primo giudice, dovuto essere tempestivamente impugnata.
– La causa è stata trattenuta in decisione nella Camera di consiglio del 19 novembre 2013.
L’appello è fondato.
L’amministrazione, in prima battuta, ha indicato gli estremi dei rapporti concessori in corso con il Gruppo Spinelli, ma non i dati economici, ritenendo sul punto l’istanza eccessivamente generica. L’istante, a seguito della segnalata genericità, anziché impugnare il parziale diniego, ha chiesto nuovamente i dati economici relativi ai rapporti concessori, questa volta analiticamente indicati.
Il provvedimento di totale diniego che si è questa volta tacitamente formato non può essere considerato meramente confermativo del primo, parziale ed espresso diniego, non foss’altro perché la genericità, espressamente stigmatizzata a mezzo del primo provvedimento, è stata superata dai contenuti della seconda istanza, specificatamente riferita ai dati economici dei singoli rapporti concessori.
In ogni caso, giova segnalare, che dapprima l’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e da ultimo il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, hanno indicato tra i dati oggetto di pubblicazione, e suscettibili di speculare accesso civico, anche i provvedimenti concessori, da intendersi comprensivi dei dati economici (Cfr. artt. 24 e 26 d.lgs 33/2013), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle amministrazioni (Cfr. art. 1, d.lgs cit.).
I dati nella specie richiesti sono quindi dati pubblici e la nuova istanza aveva provveduto a radicarsi su una più esatta specificazione dei dati concretamente ritenuti di interesse, sicchè discorrere di limiti alla sindacabilità del diniego per ragioni attinenti all’asserita natura di interesse legittimo dell’accesso ed alla possibile elusione del termine decadenziale connesso alla reiterazione dell’istanza, appare oggi, invero, un fuor d’opera, non corrispondente all’esatta individuazione del sistema dell’accesso, e delle posizioni soggettive sottostanti, quale ricostruito da una consolidata giurisprudenza.
Né può annettersi una qualche valenza alle considerazioni svolte dal controinteressato in ordine all’ inesistenza, in concreto, di una posizione dominante e del relativo abuso, essendo evidente che trattasi di questioni che non competono e non devono essere vagliate dall’amministrazione che ha formato o che detiene gli atti, la quale deve limitarsi alla verifica della giuridica rilevanza dell’interesse ostensivo in disparte quanto sopradetto in relazione alla dimensione civica ormai assunta dall’interesse, quando questo abbia ad oggetto “concessioni”)
L’appello è pertanto accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, è fatto obbligo all’amministrazione di esibire gli atti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione l’esibizione degli atti richiesti, comprensivi dei dati economici, entro e non oltre giorni 15 dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Condanna l’amministrazione e Industrie Rebora Srl al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado, forfettariamente liquidate in €. 7.000, rispettivamente a carico dell’amministrazione per €. 4.000, e di Industrie Rebora Srl per €. 3.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm

04 Aprile 2014

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