Il Tar Sardegna, con sentenza n. 407 del 2023, fa chiarezza su quale rito sia applicabile in caso di contestazione dell’esito delle consultazioni.
La ricorrente, classificatasi terza all’esito di una consultazione elettorale, ha proposto ricorso, ex art. 129 c.p.a., per la mancata ammissione al ballottaggio.
Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto sono stati impugnati atti che non hanno inciso sulla partecipazione alla competizione elettorale, posto che il gravame era rivolto a contestare le risultanze delle operazioni elettorali, afferenti al primo turno, che, come tale, è assoggettato al rito “ordinario” ex art. 130 c.p.a.
Il rito elettorale “speciale” contemplato dall’art. 129 c.p.a., infatti, ha un carattere eccezionale ed è riferito ai soli procedimenti preparatori delle operazioni di voto e alle sole fattispecie idonee a concretare un pregiudizio consistente nella pretermissione del diritto a partecipare al procedimento elettorale.
Ne consegue che le doglianze rivolte avverso l’esito del primo turno di una consultazione elettorale devono essere proposte con le modalità e le tempistiche proprie del rito di cui all’art. 130 c.p.a.