Il TAR del Lazio, di Roma, con sentenza n. 15315/2026 statuisce che il soccorso istruttorio non consente all’operatore economico la modifica degli elementi difformi rispetto ai requisiti tecnici minimi stabiliti dal bando.
Secondo il Collegio, infatti, il soccorso istruttorio non può estendersi sino a consentire all’operatore economico di modificare gli elementi dell’offerta tecnica che risultino difformi rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalla lex specialis. La difformità si risolve infatti in un aliud pro alio, idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione. La stazione appaltante non è quindi tenuta a chiedere chiarimenti sull’offerta tecnica ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, né a valutare la bontà tecnica della soluzione alternativa proposta, quando questa si discosta da un elemento che, nel progetto posto a base di gara, costituisce presupposto inderogabile dell’intervento